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Mipaaf: 'Rinnovo licenze ippica, gli importi dovuti per il 2018'

27 dicembre 2017 - 14:40

Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali fissa gli importi dovuti per il 2018 per la concessione e il rinnovo delle licenze per l'ippica.

Scritto da Redazione
Mipaaf: 'Rinnovo licenze ippica, gli importi dovuti per il 2018'

 

Con un decreto, il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha stabilito gli importi dovuti per la concessione ed il rinnovo delle autorizzazioni a far correre
(concessione colori) e delle licenze, per la registrazione dei cavalli, tasse, multe ed ogni altro diritto a partire dall’anno 2018, fatti salvi eventuali diversi provvedimenti.


Articolo 2
1. L’operatore ippico già titolare di autorizzazione/licenza che chieda di estendere, ad uno degli altri settori, la concessione o il rinnovo di uno stesso tipo di autorizzazione o licenza per la medesima durata temporale o la registrazione di uno stesso cavallo non è tenuto al versamento di ulteriori oneri.


Articolo 3
1. E’ fatta deroga alle disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento delle corse dell’ex Ente Nazionale Corse al Trotto, degli articoli 9 e 15 del Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club Italiano, degli articoli 17 e 22 del Regolamento delle corse dell’ex Società degli Steeple-Chases d’Italia e degli articoli 11 e 16 del Regolamento delle corse dell’ex Ente Nazionale Cavallo Italiano, prevedendo quanto segue per la concessione ed il rinnovo delle autorizzazioni a far correre (colori, nome assunto, nome pubblicitario), nelle more della modifica degli articoli succitati: le istanze di concessione e di rinnovo delle autorizzazioni a correre hanno durata triennale o annuale sulla base della scelta dell’operatore; le istanze di rinnovo delle autorizzazioni a correre devono essere presentate entro il 30 novembre dell’anno di scadenza. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell’importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre dell’anno successivo a quello di scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione; limitatamente all’anno 2018 il termine per il rinnovo delle autorizzazioni a correre è fissato al 31 marzo 2018; in assenza di istanza di rinnovo non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la non erogazione dei relativi premi, ed il deferimento agli Organi di
giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall’ordine di arrivo e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile;  i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori con scadenza 31 dicembre 2017 non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell’autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (rinnovo colori) al 31 marzo 2018; per la partecipazione a corse all’estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2017, deve essere presentata nuova apposita richiesta di esportazione. I certificati avranno scadenza 31 marzo 2018 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l’anno 2018, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall’emissione degli stessi per le scuderie che hanno rinnovato i colori.
 
Articolo 4
1. In deroga alle disposizioni in materia di rinnovo oltre i termini di cui agli articoli 51, 67 e 79 del Regolamento delle corse dell’ex Società degli Steeple-Chases d’Italia, agli articoli 38 e 50 del Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club Italiano ed agli articoli 41 e 53 del Regolamento delle corse dell’ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, è fissato al 30 novembre il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driverallenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti.
2. In caso di presentazione dell’istanza di rinnovo successivamente alla data del 30 novembre dell’anno di scadenza, il pagamento dell’importo dovuto è raddoppiato, fermo restando che in assenza di istanza di rinnovo non si può prendere parte a corse.
3. Limitatamente all’anno 2018 il termine per il rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievo fantino, fantino, aspirante cavaliere dilettante e cavaliere dilettante è fissato al 31 marzo 2018. In caso di rinnovo dopo la predetta data l’importo dovuto è raddoppiato, fermo restando che in assenza di istanza di rinnovo non si può prendere parte a corse.
 

Articolo 5
1. E’ previsto l’importo di € 191,00 nel caso di deposito tardivo della denuncia di nascita dei puledri, da iscrivere ai Libri genealogici tenuti dal Mipaaf, dopo 30 giorni dall’evento e non oltre l’anno di nascita, fermo restando il termine di 7 giorni dall’evento per la presentazione di dette denunce nel rispetto della normativa dell’Anagrafe degli equidi.
 

Articolo 6
1. E’ previsto l’importo di € 1.070,00, per i cavalli trottatori e i cavalli p.s.i., per “Iscrizione tardiva puledri nati nel 2018 e anni successivi, già provvisti di microchip e con genealogia accertata, al Libro Genealogico, con consegna dopo il 31 dicembre dell’anno di nascita e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo a quello di nascita della documentazione necessaria”.
 

Articolo 7
1. E’ previsto, soltanto nell’anno 2018, per i per i cavalli trottatori e i cavalli p.s.i. nati nell’anno 2017 e precedenti, l’importo di € 1.070,00 per “Iscrizione tardiva cavalli nati nell’anno 2017 e precedenti, già provvisti di microchip e con genealogia accertata, al Libro Genealogico, con consegna dopo il 31 dicembre dell’anno 2017 e non oltre il 31 agosto dell'anno 2018 della documentazione necessaria”.
 

Articolo 8
1. E’ previsto l’importo di € 64,00 nel caso di comunicazione, oltre 40 giorni dal ricevimento del passaporto, di difformità (dati segnaletici, sesso, nome cavallo, allevatore ecc.).
 

Articolo 9
1. E’ prevista, in caso di richiesta di duplicato del passaporto, l’effettuazione del prelievo del campione biologico per l’esecuzione della diagnosi del Dna al fine dell’accertamento dell’identità per tutti i cavalli iscritti ai Libri genealogici tenuti dal Mipaaf con versamento dell’importo di € 160,00.
2. E’ previsto il versamento dell’importo di € 96,00 in caso di rilascio di duplicato del passaporto per cavalli italiani esportati definitivamente all’estero, stante l’effettuazione della verifica dell’identità da parte dell’Autorità ippica estera e, pertanto, non a carico del Mipaaf.
 

Articolo 10
1. Sono previsti termini diversi per il pagamento degli importi relativi alle “Esportazioni dei cavalli puro sangue inglese (da BCN – RCN – GNM)”, in considerazione delle modifiche apportate all’articolo 111 del Regolamento dell’ex Jockey Club Italiano, paragrafi I), II), III), V e VI “Esportazione definitiva – Esportazione Temporanea - Validità del nulla osta di esportazione temporanea – Trasformazione da temporanea in definitiva esportazione”.
 

Articolo 11
1. Le Società di corse sono abilitate alla registrazione dei rinnovi a sistema, previa istruttoria delle stesse, a supporto degli uffici dell’Amministrazione ai quali deve essere trasmessa tutta la documentazione e che provvederanno alla verifica e alla convalida finale dei dati inseriti.
2. Gli uffici preposti provvederanno a curare, con circolare esplicativa, la divulgazione del presente provvedimento.
 

Articolo 12
1. In caso di mancato accoglimento dell’istanza è prevista sull’importo da restituire una trattenuta pari al 30 percento per oneri istruttori ferma restando la restituzione integrale degli importi versati e non dovuti o versati in eccedenza.
 

Articolo 13
1. Il presente provvedimento viene inviato all’Organo di controllo per la registrazione
 

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