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Minimi garantiti non versati, Tar Lazio: 'Confermato fermo amministrativo'

14 giugno 2018 - 10:59

Il Tar Lazio respinge ricorso contro fermo amministrativo di una società disposto da Adm per un debito a titolo di quote di prelievo e minimi garantiti non versati.

Scritto da Fm
Minimi garantiti non versati, Tar Lazio: 'Confermato fermo amministrativo'

"L’iscrizione a ruolo del debito del privato non può considerarsi ostativa rispetto al provvedimento di fermo finalizzato al recupero del credito attraverso il meccanismo compensatorio. La circostanza che le somme oggetto del fermo amministrativo coincidano con quelle oggetto della rateizzazione potrà avere rilievo unicamente ai fini del computo del quantum risarcitorio che l’Agenzia dovrà erogare a favore del ricorrente; in concreto, l’amministrazione, all’atto del pagamento a favore della società, darà atto anche di quanto già versato dalle altre due società in base al piano di rateizzazione, una volta fornita la prova dell’effettivo pagamento".


È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso di una società contro il provvedimento di fermo amministrativo assunto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’esito di un riscontrato debito (a titolo di quote di prelievo e minimi garantiti non versati) nei confronti dell’amministrazione stessa come gravante su altre due società aventi la medesima composizione societaria della ricorrente.
 
 

LA VICENDA- I giudici così ricostruiscono la vicenda: "L'istante, al termine di un articolato e lungo contenzioso, ha ottenuto, in forza della sentenza del Tar Lazio dell'aprile 2014 (oggetto di correzione con il decreto collegiale del luglio 2015) il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danno derivante dalla mancata assegnazione, nel 1983, della delega per l'accettazione delle scommesse fuori dei campi di corsa per il sito di Salerno da parte dell'Unire. In sede di ottemperanza alla predetta sentenza, il commissario ad acta ha formulato proposta risarcitoria alla ricorrente per unimporto comprensivo di rivalutazioni monetarie ed interessi legali alla data del 28 febbraio 2017 pari a 888.354,18 euro. Con deliberazione del 19 giugno 2017, il Commissario ad acta ha altresì assegnato all’Amministrazione il termine di 60 giorni per il pagamento del detto importo in favore della ricorrente. Nelle more della decorrenza di tale termine, prorogato al 17 settembre 2017, l'Agenzia ha tuttavia accertato l'esistenza di un rilevante debito a carico di due società aventi la medesima composizione societaria della ricorrente". L’Agenzia ha riscontrato che dai conteggi effettuati dai competenti uffici le due società sono debitrici dell'Agenzia di 198.556,18 euro complessivi, importo riferito a concessioni da tempo scadute e prive di qualsiasi garanzia, quindi, al fine di tutelare le proprie ragioni di credito, l'Amministrazione, ha proceduto all'adozione del fermo nei confronti della ricorrente. D’altra parte, è contestualmente accaduto che il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul ricorso promosso dall’amministrazione per la riforma della sentenza del Tar Lazio del 2014, ha accolto parzialmente la domanda di sospensione cautelare limitando la portata esecutiva della sentenza all'importo risarcitorio di 250mila euro. Sulla base di tali circostanze, l’Agenzia ha adottato il provvedimento di fermo, disponendo il pagamento del solo importo di 51.443,82 euro, quale differenza residua tra l’importo ad oggi vantato dal creditore privato e quello sospeso per effetto del fermo".
 

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