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Calendario corse ippodromo Grosseto, Tar Toscana: 'Nessun pregiudizio'

12 luglio 2018 - 12:12

Il Tar Toscana boccia ricorso di proprietari cavalli contro mancata programmazione di corse all'ippodromo di Grosseto, gestore non ne ha fatto richiesta e si corre a Follonica.

Scritto da Fm
Calendario corse ippodromo Grosseto, Tar Toscana: 'Nessun pregiudizio'

 

"La società Ippodromo del Casalone srl, in quanto gestore dell’impianto e a seguito dell’approvazione del progetto di riorganizzazione, non ha presentato alcuna richiesta di svolgimento delle corse nell’impianto di riferimento, circostanza che ha l’effetto di determinare il venir meno di un presupposto indispensabile per la programmazione dell’attività agonistica nello stesso impianto di cui si tratta; non appare sussistere nemmeno il presupposto del periculum in quanto le risorse complessivamente stanziate appaiono comunque destinate alla funzionalità del complesso delle corse in calendario e che, nel contempo, risulta altrettanto indimostrato l’esistenza di un pregiudizio per gli attuali ricorrenti riconducibile al trasferimento delle corse all’ippodromo 'Due Pini' di Follonica, impianto situato a breve distanza da quello di Casalone".

Lo evidenzia il Tar Toscana nel respingere l’istanza cautelare contro alcuni rappresentanti della filiera ippica contro ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ministero dell'Economia e delle finanze, Ippodromo del Casalone Srl, Sistema Cavallo Srl e Comune di Grosseto per chiedere l’annullamento dei provvedimenti del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nella parte in cui avrebbero omesso di programmare lo svolgimento di corse all’ippodromo del Casalone, a Grosseto, in conseguenza di un accordo e di un progetto di riorganizzazione sottoscritto dalle società Ippodromo del Casalone Srl e Sistema Cavallo Srl in data 8 febbraio 2018, nella parte in cui ha posto in essere la concentrazione delle corse presso l’impianto comunale di Follonica (Gr).
 
 
Secondo i giudici, "impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni preliminari proposte, il ricorso non appare fondato, in ragione del fatto che la programmazione del calendario delle corse appare da ricondurre all’esercizio di un potere di merito dell’azione amministrativa, senza che siano stati dedotti i profili di eccesso di potere che avrebbero consentito un sindacato di questo Tribunale".
 

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