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Tar Emilia: 'Gioco, no a ippodromo Cesena fra i luoghi sensibili'

24 gennaio 2019 - 09:32

Il Tar Emilia Romagna dà ragione a Hippogroup Cesenate e annulla delibera del Comune di Cesena che inserisce ippodromo del Savio fra i luoghi sensibili per attività di gioco.

Scritto da Fm
Tar Emilia: 'Gioco, no a ippodromo Cesena fra i luoghi sensibili'

“La legge regionale n. 5/2013 che ha introdotto il divieto di esercizio delle sale da gioco e sale da scommesse a meno di 500 metri di distanza da alcune categorie di luoghi sensibili, tra i quali gli impianti sportivi, ha come ratio quella di proteggere dai rischi connessi al gioco i frequentatori abituali di tali luoghi, in quanto categorie di persone normalmente più esposte quali, per il caso degli impianti sportivi di interesse in questa sede, i ragazzi che ivi praticano sport o che degli stessi risultano appassionati. E tale ratio va sicuramente tenuta in considerazione nell’interpretare il concetto di 'impianti sportivi' rilevante ai fini del divieto di esercizio delle sale da gioco e scommesse a distanza inferiore di 500 metri, sicché, venendo al concreto caso in discussione, certamente ingiustificata deve ritenersi la decisione assunta dal Comune di Cesena di inserire tra essi l’impianto dell’ippodromo del Savio comprensivo della pista e delle tribune, risultando tale scelta incoerente con le caratteristiche intrinseche della struttura in questione, essendo gli ippodromi naturalmente vocati ed espressamente deputati dal legislatore nazionale anche alla raccolta e all’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli (da ultimo Legge n. 205/2017)”.

 

Lo evidenzia il Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui ha accolto il ricorso di Hippogroup Cesenate per l'annullamento della delibera del Consiglio del Comune di Cesena n. 93 del 14.12.2017 (doc. 1) avente ad oggetto Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”. Approvazione mappatura dei luoghi sensibili e modifiche al Titolo I, Parte II del Codice delle Attività, Atto C.C. n. 135 del 21.12.2011.
 
In altri termini, ricordano i giudici, “tra i luoghi sensibili rispetto ai quali è vietato l’esercizio di giochi e scommesse a meno di 500 metri vanno annoverati i soli impianti sportivi genericamente intesi e cioè quelli normalmente diretti ad ospitare categorie sensibili di persone, quali i giovani, per l’esercizio dei sport più vari e non, invece, gli ippodromi, riconducibili agli impianti sportivi sotto il profilo della disciplina edilizia ed urbanistica, ma non anche ai fini della specifica normativa in questione, trattandosi di strutture peculiari, rispetto alle quali la raccolta delle scommesse è intrinseca nella natura stessa dell’attività complessiva svolta al loro interno.
Peraltro, l’illogicità della decisione assunta dal Comune di Cesena trova conferma anche nel comportamento di altri Enti, quali il Comune di Bologna, che dopo aver inserito in sede di mappatura ex legge regionale n. 5/2013 l’Ippodromo dell’Arcoveggio tra i luoghi sensibili, a seguito del ricorso proposto dalla ricorrente avverso tale decisione, con delibera n. 449122 del 29.10.2018 ha eliminato in autotutela tale struttura dalla mappa con la seguente condivisibile motivazione, valevole anche per l’ipotesi in discussione: “successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito, è intervenuta la Legge regionale 25 giugno 2018 n. 8 che modificando l'art. 6 della Legge regionale 4 luglio 2013 n. 5 ha stabilito al comma 2quinquies che il divieto di esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, nonché di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110TULPS non si applica agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo, in considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi; considerato che da tale modifica della fonte legislativa regionale emerge espressamente la finalità di tutelare gli ippodromi in considerazione del carattere di luogo di aggregazione culturale, turistico, sportivo e ricreativo degli stessi, escludendo tal impianti dal divieto di esercizio delle scommesse; che dall'inserimento dell'ippodromo Arcoveggio nell'elenco dei luoghi sensibili, all'interno della categoria 'impianti sportivi', discende il divieto di esercizio, al suo interno, delle scommesse, in contrasto con quanto stabilito dalla fonte legislativa regionale; delibera di eliminare l'ippodromo Arcoveggio, sito in via dell'Arcoveggio 1. n. 37/2, dalla mappa e dall'elenco dei luoghi sensibili”.
 

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