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Tar Lazio al Mipaaft: 'Rimodulare montepremi corse ippiche 2017'

24 aprile 2019 - 14:58

Con una sentenza, il Tar Lazio impone al Mipaaft di rimodulare il montepremi per le corse ippiche 2017 alla luce delle maggiori entrate dal Preu.

Scritto da Fm
Tar Lazio al Mipaaft: 'Rimodulare montepremi corse ippiche 2017'

"La destinazione dei proventi del Preu è legislativamente vincolata – per quanto riguarda il settore dell’ippica – in primo luogo al finanziamento del montepremi; l’1.4 percento delle maggiori entrate (da accertarsi come tali e rappresentate dai proventi delle aliquote modificate di cui al comma 1 dell’art. 30-bis cit., quindi maggiori entrate rispetto agli esercizi precedenti al 2009), può essere utilizzato per le 'finalità istituzionali dell’(ex) Unire', ma con esclusione delle 'ordinarie esigenze di finanziamento'; in terza istanza, tale eccedenza può essere destinata all’incremento dei fondi prima meglio indicati; e quindi, solo da ultimo, è consentita la devoluzione alle entrate generiche del bilancio dello Stato, ciò che comporta la possibilità di destinazioni libere nel fine. Tenendo presente, dunque, che la disciplina in esame genera una precisa 'gerarchia' dell’utilizzo dei proventi del Preu, che li destina prioritariamente al montepremi (così come hanno dedotto le parti ricorrenti), la variazione di bilancio oggetto di gravame, in quanto provvedimento puntuale, avrebbe dovuto essere sorretta da una motivazione esplicita".

 

Lo evidenzia il Tar Lazio nella sentenza con cui accoglie in parte il ricorso presentato da alcuni rappresentanti della filiera ippica contro il ministero delle Politiche agricole per l'annullamento del provvedimento che ha rideterminato lo stanziamento assegnato agli ippodromi per il montepremi delle corse ippiche per il mese di dicembre 2017.
 
 
"L’Amministrazione – si legge ancora nella sentenza - avrebbe cioè dovuto illustrare l’utilizzo e la destinazione dell’importo di euro 2.5 milioni di euro per l’acquisto di diritti televisivi su corse estere, o dimostrando che dette somme sono rivolte direttamente alla tutela ed alla promozione delle razze equine nazionali (ma, in questo caso, dovevano provenire da un accertamento di 'maggiori entrate' rispetto ai livelli di proventi derivanti dalle aliquote di Preu anteriori alla modifica di cui all’art. 30 bis del Dl 185/2008 e nei limiti massimi di cui al comma 5, ovvero l’1,4 per cento del Preu ripartito tra Coni ed Unire); oppure, in subordine, che si trattasse di provento maggiore degli oneri da finanziare a mente del citato art. 30bis (residuo attivo, accertato come tale).
Nessuna di queste circostanze risulta dimostrata dall’Amministrazione, né nel provvedimento impugnato, né peraltro dalle difese svolte in giudizio".
 
 
In particolare, sottolineano i giudici amministrativi "dal quadro sinottico delle variazioni di bilancio relative al capitolo 2295 'spese per gli interventi relativi al settore ippico' – esercizio 2017 (allegato 11 alla produzione dell’Avvocatura del 29 gennaio 2019), si evince che a fronte di un provento del Preu pari ad euro 8.575.296,00 (e considerando la variazione in diminuzione di euro 1.000.000,00 di cui al Dl 147/2017), la variazione compensativa in diminuzione di euro 2,5 milioni non trova copertura con le pure ivi esposte 'economie' 2298 (per euro 811.647,49 e 800.000) e deve quindi ritenersi effettivamente alimentata da quote di Preu, in percentuali sicuramente superiori a quanto previsto dal comma 5 sopra richiamato.
Il ricorso va dunque accolto, con annullamento dell’atto impugnato nella parte relativa allo stanziamento di cui si discute, ovvero limitatamente alla 'variazione compensativa capitolo 2295 (Spese relative al settore ippico) Pgi - 2298 (Spese per acquisto di beni e servizi per lo svolgimento di funzioni già esercitate dalla soppressa agenzia per lo sviluppo del Settore ippico) Pg2, richiesta in data 14 novembre 2017 per la somma di euro 2.500.000,00 con la riduzione dello stanziamento iscritto al Pg1 del cap. 2295 (montepremi corse ippiche) per l’importo di euro 2.5 milioni di euro e corrispondente incremento del Pg2 del capitolo 2298 'Corrispettivi per gestione segnale televisivo ed acquisti diritti televisivi esteri', al fine di 'assicurare la copertura delle spese da sostenersi per l’acquisto dei diritti televisivi sulle immagini delle corse estere per le esigenze di integrazione del palinsesto nazionale'.
All’accoglimento del ricorso consegue l’obbligo per l’Amministrazione di ripristinare il montepremi per il 2017 in misura corrispondente agli importi iscritti a bilancio anteriormente alla variazione annullata, incrementati degli ulteriori proventi del Preu relativi all’esercizio di riferimento così come esposti nelle risultanze acquisite agli atti di causa, con adozione dei provvedimenti necessari ad una loro adeguata rimodulazione nel primo esercizio utile, salvo quanto indicato a seguire.
Poichè, come già accennato, non costituiscono oggetto di gravame gli atti ed i provvedimenti con i quali sono stati acquistati i diritti televisivi, restano salve le determinazioni dell’Amministrazione volte ad assicurare, a sanatoria, la relativa copertura, che potrà avvenire, ove ne sussistano i presupposti, anche mediante impiego (e nei limiti) delle quote 'libere' di proventi di cui all’art. 30 bis, comma 5 cit. con provvedimento motivato, secondo quanto dapprima illustrato".
 

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