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Ippica, Tar Lazio accoglie il ricorso di ippodromo dei Fiori

07 maggio 2019 - 10:44

Il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato dall'ippodromo dei Fiori spa di Villanova di Albenga, sull'accesso ai documenti amministrativi.

Scritto da Redazione
Ippica, Tar Lazio accoglie il ricorso di ippodromo dei Fiori

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie il ricorso presentato da ippodromo dei Fiori spa, che gestisce l’attività ippica dell’ippodromo di Albenga (in provincia di Savona), unico ippodromo della Liguria, contro il ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, nei confronti di Snaitech S.p.A. non costituita in giudizio, per l'annullamento del diniego di accesso ai documenti amministrativi del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mipaaft e per l'accertamento e la declatatoria.

"Dopo aver rammentato che, negli ultimi anni, la società ha incardinato presso questo tribunale un articolato contenzioso nei confronti del ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali - si legge nella sentenza - e da ultimo contestando i criteri generali dettati dal ministero per la predisposizione del calendario delle corse, riferisce di aver presentato istanza di accesso il 16.7.2018 per ottenere il rilascio della 'documentazione prodromica e funzionale alla predisposizione del calendario nazionale delle corse per l’anno 2018 inclusa quella prodromica e funzionale all’assegnazione dei Grandi premi, inclusi eventuali schemi di calcolo e algoritmi applicati per determinare le giornate di corse da assegnare o per rimodulare quelle già assegnate a ciascun ippodromo'.
 
Nella istanza richiedeva anche di avere accesso alla documentazione relativa altri ippodromi della categoria commerciale e “utilizzata e valutata dal ministero nell’assegnazione delle giornate di corse e dei Grandi premi, nonché ogni altro atto, circolare o nota interna esplicativa del decreto numero 30475/2018 ed utilizzata dagli uffici nella predisposizione del calendario delle corse".
 
Secondo la ricorrente, "il calendario, così come strutturato per l’anno 2018, - continua la sentenza - è certamente e inequivocabilmente un atto amministrativo cosiddetto plurimo, formalmente unico ma scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari (ovvero i singoli ippodromi); i singoli atti sarebbero fra loro indipendenti e l’annullamento di uno di essi non travolgerebbe anche gli altri, tanto che molti degli ippodromi che, con decreto direttoriale numero 6949 del 31.1.2018, erano stati inizialmente dichiarati decaduti in quanto privi dei requisiti minimi previsti per essere classificati sono stati successivamente riammessi alla programmazione ed alla sovvenzione con decreto direttoriale n. 28635 del 17.4.2018, senza modifiche per le previsioni attinenti gli altri ippodromi.
 
In assoluto subordine, il calendario non potrebbe essere considerato un atto generale, ma un atto amministrativo cosiddetto collettivo.
 
L’ippodromo dei Fiori di Villanova di Albenga è direttamente inciso dalla programmazione ministeriale delle corse, giacché una 'cattiva' programmazione finirebbe per incidere sul grado di attrattività di un ippodromo e, conseguentemente, sulla sua imprenditorialità (secondo i criteri approvati dallo
stesso Ministero e comunque rammenta che le Società di corse sono solo in parte sovvenzionate dal Ministero); il calendario è un atto indirizzato a soli 42 ippodromi ed, in particolare, l’oggetto dell’accesso è teso a verificare la posizione dei soli 14 ippodromi che, per la disciplina 'trotto', sono collocati in categoria 'commerciale', e non alla generalità dei consociati o a centinaia, migliaia destinatari".
 
Secondo il Tar del Lazio "le parti controvertono in ordine all’accessibilità del calendario corse che l’amministrazione predispone annualmente per la disciplina dello svolgimento delle manifestazioni ippiche nei diversi ippodromi nazionali e nell’esercizio delle proprie responsabilità di governo della materia, che, com’è noto, è attribuita alla diretta gestione del Mipaaft.
 
Secondo l’amministrazione, osterebbe all’accesso la natura di atto generale di
pianificazione del calendario e la sussistenza di una molteplicità di soggetti destinatari di tale programmazione (che dovrebbero intervenire nel procedimento di accesso, in quanto potenziali controinteressati sostanziali, con conseguente appesantimento delle attività amministrative fino a determinarne un blocco operativo)".
 
"Afferma invece la difesa della ricorrente - si legge ancora nella sentenza - che il calendario corse avrebbe natura di atto collettivo oppure, in subordine, di atto plurimo, in ogni caso non di atto generale, specie avendo riguardo alla circostanza che i destinatari sono puntualmente individuati (43 ippodromi), sulla base di esso sono ripartite le risorse pubbliche tra gli ippodromi, e che trova applicazione per il solo anno corrente. Non sussisterebbero dunque impedimenti al pieno accesso agli atti richiesti dalla ricorrente, con istanza, peraltro, perimetrata ai soli profili di interesse classificati come 'commerciali' e per le corse di trotto). Quanto dedotto dalla difesa di parte ricorrente trova la piena condivisione del collegio".
 

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