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Dossier Camera: 'Ippicoltura, fornire regolamentazione univoca'

30 giugno 2020 - 09:10

Il Servizio studi della Camera stila dossier di documentazione sulla Pdl 'Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore'.

Scritto da Redazione
Dossier Camera: 'Ippicoltura, fornire regolamentazione univoca'


"Fornire un supporto legislativo univoco al settore".
Questo l'obiettivo della proposta di legge "Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore", sulla quale ora il Servizio studi della Camera dei deputati ha stilato un dossier di documentazione.

La proposta di legge, presentata da Maria Chiara Gadda (Italia viva),   all'esame della commissione Agricoltura alla Camera oggi, 30 giugno, si compone di due articoli, il primo disciplina l'attività di ippicoltura, il secondo reca la delega al Governo per lo sviluppo della filiera dell'ippicoltura.

L'ippicoltura è al momento attività disciplinata da diverse fonti normative, alcune riferite all'ambito agricolo, altre rientranti nella disciplina sportiva ed agonistica, altre ancora che esulano da entrambi i settori e si trovano senza un riferimento normativo specifico.
 
Riguardo all'articolo 1, il dossier evidenzia: "Quanto all'attività di riproduzione, essa è attualmente regolata dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n.52, in base al quale gli Enti selezionatori raccolgono i dati negli allevamenti per la realizzazione dei programmi genetici. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali approva i programmi genetici presentati dagli Enti previo parere del Comitato nazionale zootecnico. I soggetti maschi delle specie equina devono essere iscritti al libro genealogico per la riproduzione in monta naturale (è ammessa una possibilità di deroga ma non per i cavalli da corsa e per sport equestri) o per inseminazione artificiale.
I dati alimentano la Banca dati unica zootecnica (Bdn), istituita presso il Ministero della Salute. I dati che fino al 2017 erano gestiti dalla Banca dati degli equidi (Bde) del Ministero delle politiche agricole dovranno, quindi, essere trasferiti alla Banca dati unica. Il decreto di trasferimento dovrebbe essere emanato nei prossimi mesi.
Attualmente, quindi, dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica (Bdn), sezione Equidi, sono ricavabili solo i dati relativi al numero di 'allevamenti' a fini igienico sanitari (quindi, anche un singolo soggetto che gestisce un cavallo è considerato un 'allevamento'). Dai dati assunti dal Ministero delle politiche agricole, aggiornati al 31 dicembre 2019, la consistenza complessiva di allevamenti in Italia (non i singoli capi) è di 154.880, suddivisi nei seguenti orientamenti produttivi: 60.247 allevamenti destinati al diporto e all'attività ippico sportiva; 25.782 con destinazione equestre senza fattrici; 18.952 con destinazione equestre con fattrici; 17.627 con orientamento ippico con fattrici; 9.602 con destinazione carne con fattrici; 7.312 con destinazione riproduzione (con fattrici); 5.598 con orientamento ippico senza fattrici; 4.107 con orientamento produttivo lavoro; 2.789 con orientamento produttivo carne senza fattrici; 1.722 con destinazione produzione senza riproduzione; 1.130 allevamenti senza indicazione dell'orientamento produttivo; 12 con destinazione altre finalità - giardino zoologico".
Quanto all'attività di allevamento vera e propria, "la normativa vigente, che parte dalla definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile ed arriva all'interpretazione fornita dell'Agenzia delle entrate in merito al regime fiscale applicabile, risulta frammentata e differenziata.
Come è noto il decreto legislativo n.228/2001, di orientamento e riforma del settore agricolo, ha sostituito la precedente definizione di imprenditore agricolo prevista dall'articolo 2135 del codice civile. In particolare, pur confermando la prima parte dove si individuano le attività che caratterizzano la figura dell'imprenditore agricolo e che consistono nella coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, viene, poi, specificato per la prima volta che: 'Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Ai fini fiscali, la lettera b del comma 2 dell'art. 32 del Dpr 917/86 - Testo Unico delle imposte sui redditi - considera agricole le attività di allevamento di animali effettuate con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Nei limiti della predetta percentuale di incidenza, il reddito viene determinato, ai sensi del successivo articolo 34, mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (rivalutate del 70 percento) del terreno a qualunque titolo posseduto (proprietà, usufrutto etc.) o condotto in affitto. L'allevamento di animali che, invece, eccede la potenzialità del terreno (1/4 di mangimi ottenibili dal fondo), dà luogo a reddito d'impresa che può essere determinato forfettariamente o in modo ordinario, secondo le risultanze delle scritture contabili.
In particolare, per il settore equino, il Ministero delle Finanze ha precisato che: i puledri, se non è ancora iniziata la preparazione specifica per le corse, gli stalloni e le fattrici (che hanno terminato l'attività agonistica) sono da considerare capi dell'azienda agricola (circolare 14 agosto 1981 n. 27); l'attività di ingrasso di animali, se il terreno è idoneo a produrre mangimi, costituisce reddito agrario (Commissione Tributaria Centrale 20 giugno 1990 n. 4837).
L'allevamento, nei limiti sopra descritti e in quanto rientrante a dette condizioni nell'attività agricola, segue, quindi, il regime Iva e Irap previsto in generale per le attività agricole.
L'allevamento di cavalli da corsa e da equitazione non rientra, invece, nell'ambito delle attività agricole, in quanto, sempre secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, richiede un complesso di conoscenze tecniche specifiche  diverse attinenti all'attività di allevamento agricolo. Pertanto, il reddito derivante dall'allevamento non rientra nella configurazione del reddito agrario, ed è, quindi, tassabile secondo gli ordinari canoni del reddito d'impresa ed le ordinarie modalità Iva. I proventi tipici di questa attività di allevamento sono quindi considerati ricavi e, in quanto tali, componenti positivi di reddito".
Quanto all'attività di promozione dell'allevamento e di valorizzazione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso competizioni equestri o la partecipazione a fiere e a mostre, si ricorda "che, fino al 2012, svolgeva tale compito l'Unire, fondato nel 1932".
Inoltre, sottolinea ancora il dossier, "il 6 maggio 2020 è stato emanato il decreto ministeriale n. 4701, recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute.
Quanto all'inclusione nell'ambito dell'ambito agricolo delle attività legate alla gestione e al mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, dell'allenamento per lo svolgimento di prove di selezione e di competizioni sportive nonché dell'insegnamento della disciplina equestre da parte dei centri ippici e dei maneggi, si fa presente che tali attività sono al momento inquadrate o come attività commerciali tout court o come attività, sempre commerciali, svolte da associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891, associate alla Fise, Federazione italiana sport equestri. Con circolare 18/E del 1 agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, relativamente a tali società, alcuni aspetti fiscali, tra i quali la possibilità di considerare rientranti nelle attività istituzionali proprie le attività di mantenimento del cavallo, anche qualora sia di proprietà degli iscritti alla stessa società, mantenendo, cosi, le agevolazioni fiscali proprie".
 
 
L'articolo 2, scrive ancora il Servizio studi della Camera, "delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per lo sviluppo dell'ippicoltura.
Sono, quindi, definiti i principi e criteri direttivi riferiti alla necessità di: fornire al settore una disciplina giuridica completa e unitaria; individuare gli specifici ambiti nei quali possono operare le imprese del settore; uniformare, in relazione all'equiparazione con l'attività agricola, ogni aspetto, anche amministrativo, dell'attività, inclusa la disciplina urbanistica e la normativa in materia di gestione dei reflui in agricoltura; definire le modalità di gestione dei terreni per produzione di foraggi in modo da valorizzare l'ambiente, il paesaggio e il territorio; promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle imprese agricole; garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 - con particolare riferimento alle misure 16 e 14 - e prevedendo l'inserimento di misure per l'acquisto di attrezzature per l'attività di pensionamento degli equidi, nonché per l'ippoterapia e per l'ippoturismo da parte delle imprese agrituristiche; istituire un'agenzia per la promozione degli equidi allevati in Italia.
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive".
 
 
 
 

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