skin

Minimi garantiti, Tar Lazio: 'Illegittima richiesta versamento integrazione'

05 ottobre 2020 - 15:59

Il Tar Lazio annulla provvedimento dei Monopoli di Stato con cui era stato chiesto il versamento dell'integrazione del minimo garantito annuo sospeso per l'esercizio 2012.

Scritto da Fm
Minimi garantiti, Tar Lazio: 'Illegittima richiesta versamento integrazione'

Con una sentenza, il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla titolare di una concessione per le scommesse ippiche contro il provvedimento con cui nel giugno 2013 l'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le ha intimato il versamento di oltre 119mila euro, a titolo di integrazione del cosiddetto “minimo annuo garantito per l’anno 2012”.

I giudici amministrativi hanno accolto solo il primo dei tre motivi di ricorso (con assorbimento degli altri motivi): quello con cui il concessionario ha dedotto l’illegittimità costituzionale del provvedimento, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 111, 117, Cost. (per violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo), dell’art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2011 conv. dalla legge n. 44 del 2012, quale fondamento normativo dell'atto impugnato.

 

LE MOTIVAZIONI - “La fattispecie di causa è stata già esaminata dalla Sezione che è pervenuta alla conclusione dell’annullamento del provvedimento avente ad oggetto la richiesta del pagamento del minimo annuo garantito, fondato sul presupposto normativo rappresentato dall’art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2011 conv. dalla legge n. 44 del 2012, in quanto applicativo di una norma dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sentenza 18 novembre 2013, n. 275”, rimarcano i giudici del Tar.
“In virtù del principio di sinteticità della motivazione della sentenza che viene in rilievo là dove la controversia possa essere decisa facendo riferimento 'ad un precedente conforme' (art. 74 c.p.a.), il Collegio richiama i propri precedenti conformi (sentenza 19 settembre 2019, n. 11092 e 3 luglio 2017, n. 7588) con i quali sono state decise controversie analoghe a quella oggetto del presente giudizio e rinvia, con le precisazioni che seguono, alle motivazioni lì esposte le quali non risultano superate nel caso di specie.
Come si è anticipato, con la pronuncia della Corte costituzionale n. 275 del 2013, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 ('Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento'), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, per violazione dei principi di ragionevolezza e di non arbitrarietà limitatamente alle parole 'non superiore al 5 per cento'.
La Corte ha evidenziato in particolare come sia 'fondata la questione di costituzionalità, laddove si censura lo sbarramento del cinque per cento alla riduzione delle somme dovute dai concessionari […]. Lo stesso quadro, sia finalistico che strumentale, fin qui delineato, evidenzia la irragionevolezza di questa parte della disposizione'. Si è affermato, in particolare, che dalla previsione normativa (avente natura di legge-provvedimento) che introduce il 'nuovo meccanismo di riequilibrio' del mercato di riferimento - rappresentato della riduzione del minimo annuo garantito non superiore al 5%, in luogo delle precedenti misure di salvaguardia previste dall’art. 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge n. 248 del 2006 medio tempore abrogato - 'non emergono le ragioni che inducono a ritenere il tetto congruente con l’obiettivo prefissato dallo stesso legislatore, e cioè – si ripete la riconduzione ad equità dei rapporti concessori nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità'.
La sentenza di incostituzionalità della disposizione che disciplina le modalità di esercizio del potere amministrativo, sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato, comporta l’annullamento dell’atto poiché l’accertamento, anche in via sopravvenuta, dell’illegittimità costituzionale della previsione normativa dà luogo ad un vizio invalidante del provvedimento”.
 

Articoli correlati