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Ippica, esame Comitato per la legislazione per il pdl Gadda

24 marzo 2021 - 12:40

Il Comitato, considerando la portata del provvedimento per il settore, suggerisce di sentire anche il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Scritto da Redazione
Ippica, esame Comitato per la legislazione per il pdl Gadda

Il progetto di legge “Disciplina dell’ippicoltura e delega al Governo per l’adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore”, conosciuta come proposta di legge Gadda, continua il suo iter istituzionale. Il pdl è stato valutato ieri, 23 marzo, dal Comitato per la legislazione che, esaminatone la composizione ha formulato alcune osservazioni in merito suggerendo che, vista la significativa portata del provvedimento per un settore economico rilevante, si valuti l’opportunità di ascoltare il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia.

Il Comitato ha rilevato che “sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto il progetto di legge, composto da 2 articoli presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo”.

Qualche appunto è mosso sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, con il comitato che propone di valutare l’opportunità “di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare, la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 prevede come principio e criterio direttivo quello di assicurare la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina delle attività di ippicoltura”.

Secondo il comitato per la legislazione “si tratta di una delega di riassetto normativo che, in quanto tale, non può introdurre contenuti innovativi, se non attraverso la definizione di ulteriori principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2007)”.

Il comitato continua aggiungendo che “andrebbe poi specificato ulteriormente il principio di delega di cui alla successiva lettera g) (“promuovere l’allevamento dei cavalli sportivi da parte delle imprese agricole e valorizzare i cavalli allevati, a livello nazionale e internazionale”)”, mentre “alle successive lettere h), i), l), m) ed n) andrebbe valutata l’opportunità se fare piuttosto riferimento ai nuovi programmi di sviluppo rurale per la programmazione finanziaria 2021-2028 dell’Unione europea anziché a quelli della programmazione 2014- 2020”.

Ancora una modifica viene proposta per il comma alla successiva lettera o), per il quale “andrebbe meglio specificata la natura giuridica dell’istituenda agenzia per la promozione degli equidi allevati in Italia”.

Sotto il profilo dell’efficacia del testo – continua il comitato - per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente: il provvedimento non prevede il parere delle competenti commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo; in proposito, si ricorda che l’articolo 14, comma 4, della legge n. 400 del 1988 prescrive di richiedere il parere alle Camere solo nel caso in cui la delega ecceda i due anni mentre il termine di delega del provvedimento è solo di due anni. Tuttavia, considerando la significativa portata del provvedimento per un settore economico rilevante il comitato propone che si valuti l’opportunità di inserire la previsione del parere delle competenti commissioni parlamentari, suggerendo, nelle osservazioni finali, che sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione: valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 2, comma 2, lettere a), g), h), i), l), m), n) ed o); sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente: valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di corredare il testo con la previsione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo. Il Comitato approva la proposta di parere.

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