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Circolare trotto e corse gentleman, Tar accoglie ricorso di Federnat

03 maggio 2022 - 08:04

Il Tar Lazio bacchetta ancora il Mipaaf sulla circolare di programmazione delle corse al trotto 2022-2023, rilievi sulla quota di corse e dotazione di montepremi per i gentleman.

Scritto da Fm
Circolare trotto e corse gentleman, Tar accoglie ricorso di Federnat

Circolare di programmazione delle corse al trotto 2022-2023 ancora sotto la lente del Tar Lazio, che ai primi di marzo aveva accolto un ricorso di alcuni allenatori contro il ministero delle Politiche agricole per la modifica della parte sulla distribuzione delle risorse.

Anche questa volta il tribunale amministrativo dà ragione al ricorrente - la Federazione nazionale amatori trotto – Federnat – che si concentra sulla quota di corse riservata alla categoria dei “gentleman con cavalli di proprietà” e sulla dotazione di montepremi per le corse riservate all’intera categoria dei “Gentlemen driver”.

 

Secondo i giudici amministrativi capitolini, che innanzitutto rigettano l’eccezione di inammissibilità del gravame proposta dalla difesa erariale, il ricorso appare fondato per le seguenti ragioni: “Con riferimento al primo motivo, riferito alla quota di corse riservata alla categoria dei 'gentleman con cavalli di proprietà' (articolo 12, comma 1, della Circolare), risulta incontestato che proprio lo stesso organo ha inteso collocare il 'Regolamento delle corse al trotto' in posizione gerarchicamente superiore alla impugnata 'Circolare di programmazione delle corse al trotto per gli anni 2022 e 2023' e, per l’effetto, quest’ultima non può contenere disposizioni in contrasto con il menzionato Regolamento.
Nella specie, appare sussistere il denunciato contrasto tra l’articolo 25 comma 13 del Regolamento, a norma del quale 'almeno il 33 percento delle corse gentlemen deve essere riservato a gentlemen con cavalli di proprietà', e l’articolo 12, comma 1, della impugnata Circolare, a norma della quale 'le corse riservate a gentlemen con cavalli di proprietà devono essere programmate con una percentuale minima del 20 percento delle corse gentlemen medesime per ciascuna piazza'. Sul punto, i rilievi dell’Avvocatura erariale non colgono nel segno in quanto sembrano tutt’al più riferirsi alle deteriori conseguenze, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, derivanti dall’applicazione della superiore norma regolamentare alle quali, però, può eventualmente ovviarsi mediante la modifica del Regolamento medesimo, ma non con l’introduzione di una disposizione avente natura attuativa e, comunque, ad esso gerarchicamente subordinata”.
 
Con riferimento al secondo motivo, riferito alla dotazione di montepremi per le corse riservate all’intera categoria dei “Gentlemen driver” (articolo 12, comma 8 della Circolare), il Tar Lazio sottolinea che “la relazione depositata in atti, in ottemperanza ai disposti incombenti istruttori, conferma che la disposta riduzione del montepremi non è avvenuta a valle di un’approfondita istruttoria (di cui appunto non vi è evidenza), bensì, semplicemente, in seguito alle sollecitazioni formulate da un’unica associazione portatrice di interessi e al di fuori di qualsivoglia processo concertativo con le varie categorie coinvolte.
In conclusione, non si rinviene alcun fondamento istruttorio che lasci emergere il doveroso bilanciamento tra i diversi interessi in gioco alla base della riduzione della dotazione dei premi previsti per l’intera categoria dei gentleman e, quindi, anche sotto tale profilo il motivo di ricorso deve essere oggetto di accoglimento”.
 

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