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Revoca concessione del Lotto legittima per raccolta insufficiente solo oltre due anni

24 luglio 2013 - 13:44

Il Tar del Lazio, chiamato ad esprimersi in merito alla legittimità di un provvedimento di revoca della concessione del gioco del Lotto in caso di insufficiente volume di raccolta di gioco nel corso di un biennio, ha accolto il ricorso di un ricevitore e condannato il Ministero dell’Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a rifondere le spese di giudizio (1500 euro oltre accessori, come per legge), nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato.

Scritto da Vincenzo Giacometti
Revoca concessione del Lotto legittima per raccolta insufficiente solo oltre due anni

 

I FATTI - Tutto nasce dal provvedimento di revoca disposto dai Monopoli nel luglio del 2011, motivato dal mancato raggiungimento, per entrambi gli esercizi 2009 e 2010, del limite minimo previsto dalla Legge di 26.746,27 euro. Peccato però che in tale caso, il ricorrente avesse sottoscritto in data 13 maggio 2010 il contratto disciplinante il rapporto di concessione della ricevitoria del lotto con decorrenza, per l’appunto, dalla data del 13 maggio 2010 e con efficacia fino al 12 maggio 2019. I monopoli, nonostante questo, avevano però comunicato l’avvio del procedimento di revoca della concessione per avere effettuato negli ultimi due anni finanziari presi a riferimento (2009 e 2010) una raccolta delle giocate inferiore alla somma prefissata, nonostante le osservazioni presentate all’Amministrazione volte a rammentare che egli era subentrato alla precedente titolare solo nel 2010 e che già nel 2011 la raccolta si dimostrava in evidente crescita.

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