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Tar: 'No revoca licenza per omessi pagamenti a ricevitoria Lotto rapinata'

14 gennaio 2016 - 11:23

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di una ricevitoria del Lotto che non versato i proventi delle vincite in quanto oggetto di rapina.

Scritto da Fm
Tar: 'No revoca licenza per omessi pagamenti a ricevitoria Lotto rapinata'

 


"Il provvedimento impugnato si limita ad affermare apoditticamente che 'la semplice denuncia ai Carabinieri, non costituisce prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile'. Invece, secondo la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (cfr., in particolare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2490 del 2014), 'sinché non sia dimostrata la falsità della denuncia-querela, non può ritenersi inverata la fattispecie dell’omesso versamento dei proventi delle vincite, che costituisce il presupposto ineludibile della disposta revoca', e tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui le somme delle giocate siano state incassate e solo in un secondo momento siano state oggetto di rapina. Del resto tale fattispecie non è dissimile, nella sostanza, da quella in cui le giocate siano state effettuate in via fittizia e, quindi, senza alcun incasso di denaro da parte della titolare della ricevitoria; difatti in entrambi i casi spetta all’Amministrazione dimostrare che il mancato versamento consegue ad una condotta dolosa o colposa comunque imputabile al concessionario.

 

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso della titolare di una ricevitoria del Lotto contro la revoca della concessione per la gestione disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell'omesso versamento dei proventi delle vincite perché oggetto di rapina.

 
IL FATTO - Mentre il padre della titolare si accingeva ad aprire il locale - si legge nella sentenza - " la ricevitoria è stata oggetto di rapina a mano armata da parte di tre individui - allo stato rimasti ignoti - che hanno asportato tutto il denaro giocato da uno dei tre (prima che il terminale del gioco andasse in blocco, mostrando la scritta 'HG003 - Giocata non consentita'), il fondo cassa, le monete che servivano per giocare con le slot machines, l’intera scorta di sigarette, gratta e vinci, valori bollati e quant’altro, per un valore complessivo di circa 30mila euro". Per questo motivo, la ricorrente ha rappresentato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’impossibilità di procedere al versamento delle somme richieste perché vittima di una rapina, oggetto di denuncia ai Carabinieri; ciononostante l’Agenzia ha notificato un’ingiunzione di pagamento", affermando che la denuncia del concessionario, vittima di un reato, "non è sufficiente a dimostrare che il mancato versamento delle somme derivanti dalle giocate è stata determinata da una causa non imputabile al concessionario stesso". Ma, per i giudici amministrativi, da parte dei Monopoli "non vi è stata alcuna valutazione della fattispecie concreta e, in particolare, del fatto che l’inadempimento possa essere dipeso da un fatto non imputabile al debitore, per essersi verificato un caso di forza maggiore".

NIENTE RISARCIMENTO - Passando alla domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, "il Collegio osserva innanzi tutto che la stessa riguarda soltanto il limitato periodo che intercorre tra la data della notifica del provvedimento impugnato e la data in cui l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza
cautelare ha disposta la riattivazione della ricevitoria. Ciò premesso, all’accoglimento di tale domanda comunque osta la disposizione dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., nella parte in cui dispone che 'Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti'. Difatti la ricorrente non ha richiesto l’adozione di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., che ben avrebbero potuto impedire i pur limitati danni connessi al mancato funzionamento della ricevitoria nel periodo intercorso tra la notifica del provvedimento impugnato e la riattivazione della ricevitoria stessa".
 

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