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Tar: 'Omessi versamenti Lotto e scommesse, vale principio ragionevolezza'

14 gennaio 2016 - 13:01

Il Tar Lazio si pronuncia con diverse sentenze su omessi o ritardati versamenti da parte di ricevitorie del Lotto o agenzie di scommesse ippiche.

Scritto da Fm
Tar: 'Omessi versamenti Lotto e scommesse, vale principio ragionevolezza'

 

 


Dal Tar Lazio arriva una serie di sentenze relative a ritardati o omessi versamenti da parte di ricevitorie del Lotto o agenzie di scommesse ippiche. E, nella maggioranza dei casi, hanno dato ragione agli esercenti.

 

SOMME E RITARDI MODESTI - Oltre alla sentenza del 14 gennaio di cui abbiamo già dato notizia, il Tar Lazio ha accolto nuovamente il ricorso del titolare di una ricevitoria del Lotto, che si era visto revocare la concessione dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, per il ritardato versamento dei proventi derivanti dal gioco del lotto per una somma totale di 900 euro . Per i giudici, "le somme oggetto di ciascuno dei quattro tardivi versamenti dei proventi derivanti dal gioco del lotto sono modeste, in quanto comprese tra un minimo di 121,56 euro ed un massimo di 285,66 euro. Dall’altro, il versamento delle somme dovute all’Erario è avvenuto sempre entro un mese dalla scadenza della settimana contabile di riferimento e l’Agenzia non ha chiarito perché debbano ritenersi particolarmente gravi versamenti effettuati entro un termine oscillante tra i 22 ed i 28 giorni dalla scadenza della settimana contabile di riferimento.
 
In altri termini il Collegio ritiene fondata la censura incentrata sul difetto di proporzionalità tra la violazione contestata al ricevitore e la sanzione allo stesso applicata, perché l’Agenzia non ha adeguatamente esplicitato le ragioni della gravità della violazione contestata, tale da comportare l’irrogazione della più afflittiva sanzione della revoca della concessione in luogo dell’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 35 della legge n. 1293/1957".
 
EPISODI RIPETUTI - In un altro caso, riguardante sempre i versamenti di una ricevitoria del Lotto, il Tar Lazio ha invece respinto la richiesta dell'esercente, "considerato che dagli atti del procedimento risulta che il ritardo dei versamenti relativi al periodo contabile dal 16.12.2014, al 27.1.2015, non è un episodio unico ed isolato, ma si aggiunge ad altri ritardi ingiustificati verificatisi in precedenza".
 
DISTACCO DAL TOTALIZZATORE - Venendo alle agenzie di scommesse, i casi riguardano la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale in relazione a due concessioni per la raccolta. In un caso il provvedimento è stato sospeso "considerata la pendenza, innanzi alla Corte di Cassazione, del giudizio relativo al cosiddetto ‘lodo di Majo’ e considerato, nella doverosa comparazione dei contrapposti interessi, che l’impugnato provvedimento di distacco dal Totalizzatore nazionale, oltre che comportare un grave danno per la società ricorrente, ostacola, nel precludere la possibilità di generare reddito, l’assolvimento degli obblighi debitori sulla stessa gravanti". Per l'agenzia resta "comunque la sussistenza dell’obbligo per la società ricorrente di provvedere al pagamento delle somme maturate successivamente all’annullamento del lodo di Majo", mentre la trattazione del merito della causa è fissata per ll’udienza del 13 luglio 2016.
 
RICHIESTA NON RAGIONEVOLE - Non molto diverso il secondo caso, dove a essere contestata è a brevità dei termini richiesti dai Monopoli all'agenzia ippica per provvedere ai pagamenti mancanti: solo 15 giorni. Per i giudici "non appare rilevante la circostanza che non si sia ancora concluso il percorso conciliativo avviato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 275/2013, perché la stessa Difesa erariale ammette che, a fronte del debito complessivo della ricorrente, pari ad euro 1.457.963,73, alla società ricorrente spetterebbe la somma di euro 826.680,86. Con riferimento alla residua somma indicata dalla Difesa erariale, pari ad euro 631.282,87 - fermo restando che, allo stato, il c.d. lodo Di Maio deve ritenersi inefficace e che il concessionario è comunque tenuto ad effettuare i versamenti per i quali non opera la compensazione - la pretesa dell’Amministrazione, nella parte in cui ha richiesto entro il brevissimo termine di 15 giorni il pagamento integrale delle somme risultanti dal Totalizzatore nazionale, appare in contrasto i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, anche perché l’Amministrazione non ha tenuto conto delle ulteriori poste creditorie derivanti dalla sentenza di questo Tribunale n. 1545 del 2014".
 

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