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Tar Lombardia respinge ricorso contro trasferimento rivendita Lotto

20 maggio 2016 - 16:19

Il Tar della Lombardia respinge il ricorso della titolare di un bar contro trasferimento rivendita Lotto ad altro soggetto.

Scritto da Redazione
Tar Lombardia respinge ricorso contro trasferimento rivendita Lotto

"L’oggetto di un trasferimento di azienda non può considerarsi comprensivo della rivendita e della ricevitoria, essendo pertanto ininfluenti, ai fini di cui qui si tratta, le vicende riguardanti il contratto di cessione d’azienda, e quelle giurisdizionali, con le quali la stessa è tornata nella disponibilità della ricorrente".

Con questo motivo Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso del titolare di un’azienda commerciale adibita a bar, contro i Monopoli di Stato per il trasferimento di sede della rivendita ordinaria di generi di monopolio e gioco del lotto.

Secondo la ricorrente, sussisterebbe un indissolubile legame tra la titolarità dell’azienda ed i citati provvedimenti concessori, talché le vicende relative alla prima produrrebbero automaticamente effetto sui secondi ma per i giudici amministrativi "tale prospettazione non può tuttavia essere condivisa, come anche recentemente affermato dal Tribunale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22.1.2015 n. 265), secondo cui l’art. 31 cit. sancisce l’indisponibilità della rivendita da parte dei privati, talché, in base alla normativa vigente, non è configurabile nessuna vicenda di tipo derivativo avente ad oggetto la stessa (Cass. Civ., Sez. III 29.3.2006 n. 7250), dovendosi invece ritenere che l’unico potere che il legislatore ammette in capo al concessionario, è di rinunciare alla concessione stessa".

"Il patto di riserva di proprietà inserito nell’ambito della cessione della propria azienda, non può pertanto essere interpretato, come invece erroneamente pretenderebbe la ricorrente, nel senso di conferire alla stessa, a garanzia del proprio credito, la facoltà di riottenere la titolarità della concessione, essendo pertanto legittimo l’operato della p.a., che non ha considerato decisive, ai fini del rilascio dei successivi provvedimenti amministrativi, le vicende civilistiche intercorrenti tra l’istante ed i suoi danti causa. Né in contrario depone il contenuto della citata ordinanza n. 39 del 31.10.2013 del Tribunale di Milano, suggestivamente invocata dalla ricorrente a fondamento delle proprie ragioni.Detta ordinanza ha infatti espressamente confermato la descritta autonomia tra le vicende afferenti la titolarità dell’azienda ed il provvedimento amministrativo concessorio, affermando infatti che l’intestazione della licenza per la vendita di monopoli e gioco del lotto in favore del soggetto tenuto al rilascio dell’azienda non può infatti impedire l’esecuzione dell’ordine di restituzione della stessa, né che la conseguente perdita dei locali comporti alcuna conseguenza sulla concessione, in termini di inefficacia o decadenza, limitandosi ad affermare, in un obiter, che ciò potrebbe semplicemente comportare 'a carico del soggetto beneficiario del provvedimento l’onere di porre in essere le idonee pratiche con la p.a., volte ad ottenere la voltura o il rilascio delle licenze', con ciò tuttavia implicitamente confermando che le vicende civilistiche relative all’azienda non intaccano la validità dei provvedimenti concessori. In altre parole, detta ordinanza, pronunciata nell’ambito di un giudizio civile, si è limitata ad affermare che l’esistenza di un provvedimento amministrativo rilasciato in favore del debitore inadempiente al pagamento di quanto dovuto in un contratto di cessione d’azienda, non può evidentemente privare il creditore dei rimedi previsti, in sede cautelare ed esecutiva, a tutela delle proprie pretese, senza invece sostenere che gli stessi interferiscano con la disciplina pubblicistica volta al rilascio ed alla voltura elle concessioni amministrative, normativamente spettante alla Pubblica Amministrazione, e sulla cui legittimità si pronunciano gli organi di giustizia amministrativa", conclude la sentenza.
 
 

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