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Tar Lazio: 'Revoca concessione Lotto solo con dati attuali su incassi'

01 luglio 2016 - 11:45

Per il Tar Lazio servono dati attuali su incassi delle giocate per motivare revoca della concessione del Lotto per mancato raggiungimento soglia minima.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Revoca concessione Lotto solo con dati attuali su incassi'

 


"La revoca della concessione deve basarsi su dati effettivi, attendibili ed attuali, avendo senso soltanto se viene disposta in costanza di un trend negativo. Pertanto, è necessario che l’amministrazione rispetti rigorosamente la sequenza temporale prevista dall’art. 4, comma 1, del d.d. 12 dicembre 2003, secondo cui gli ispettorati compartimentali, entro il 31 marzo di ciascun anno, procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco inferiore al limite annuo, con la conseguenza che, ove venga superato il termine del 31 marzo, l’amministrazione non può più fare legittimo riferimento al biennio immediatamente precedente ma deve attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso".

Lo ribadisce il Tar Lazio nell'accogliere il ricorso di un esercente contro la revoca della concessione della ricevitoria del Lotto disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il mancato raggiungimento della soglia minima degli incassi delle giocate.


Secondo i giudici però "l’origine contrattuale del potere di revoca della concessione, contemplato nell’art. 1, comma 3, del contratto stipulato il 6 giugno 2012, escluderebbe il carattere vincolato e necessitato del suo esercizio in presenza del mero ripetersi per due anni di seguito di incassi delle giocate inferiori al limite minimo, stabilito dal decreto direttoriale 12 maggio 2007. La revoca dovrebbe fondarsi su elementi attendibili e attuali dai quali possa desumersi la persistenza della gestione deficitaria della ricevitoria ed il provvedimento, in conformità dell’art. 4 del decreto 12 dicembre 2003, dovrebbe essere indefettibilmente adottato entro il 31 marzo dell’anno successivo al biennio in cui si è registrata l’insufficiente raccolta del lotto".
 

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