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Tar Campania: 'Lotto, sì a revoca concessione per scarsa redditività'

28 settembre 2016 - 09:24

Il Tar Campania non concede un risarcimento per mancati incassi ad esercente a cui è stata revocata la concessione del Lotto per scarsa redditività.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'Lotto, sì a revoca concessione per scarsa redditività'

"Ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo perché illegittimo, ma è altresì necessario la presenza, tra gli altri, dell'elemento soggettivo della colpa, essendo necessario verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi". A ribadire il principio è il Tar Campania, che con questa motivazione ha respinto il ricorso di un esercente contro ministero dell'Economia e Monopoli di Stato per ottenere un risarcimento per i mancati utili derivati dalla revoca della concessione del Lotto, successivamente annullato dallo stesso tribunale amministrativo.

 

IL RICORSO - A causa della revoca – valutata illegittima dal Tar - del servizio del gioco del Lotto annesso alla propria attività commerciale, il ricorrente asserisce di avere subito una significativa riduzione dell'utenza e della clientela anche in considerazione del fatto che la suddetta attività di bar/tabacchi era l'unica del paese ad offrire anche il servizio del gioco del lotto. In particolare, il ricorrente avrebbe "subito la perdita dell'aggio derivante da tale attività oltre ad una riduzione del volume d'affari del settore propriamente commerciale, quantificato complessivamente in € 34.502,62, corrispondenti ai mancati utili che egli avrebbe sofferto nel periodo di revoca della concessione del gioco del lotto sino alla sua riattivazione, avvenuta nell'ottobre 2012 in conseguenza dell'intervenuta pronuncia giurisdizionale del Tar".
 
LA SENTENZA - Nel respingere il ricorso, i giudici amministrativi sottolineano che la revoca della concessione si deve al “mancato raggiungimento, per due esercizi consecutivi, negli anni 2009 e 2010, della soglia minima di raccolta del gioco (euro 20.000 circa) stabilita dall’amministrazione con determina dirigenziale del 2007”. Inoltre, "l’impugnato provvedimento di revoca della concessione fonda i suoi presupposti giuridici proprio sulla previsione di cui all'art. 4 della Circolare emanata con Decreto direttoriale del 12 dicembre 2003, come modificato dall'art.5 del Decreto direttoriale del 16 maggio 2007.
Il menzionato art. 4 richiede per l’appunto che, nei comuni con popolazione superiore a 2.500 e fino a 5.000 abitanti, l’amministrazione accerti che, nel territorio comunale, non vi siano altre ricevitorie attive; la loro presenza costituisce infatti uno dei presupposti essenziale per procedere alla revoca per scarsa redditività". Quindi, "la revoca infatti si distingue non per l’inosservanza alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, quanto per l’assenza di una chiara e puntuale esplicitazione, da parte dell’amministrazione, degli elementi istruttori essenziali posti a suo fondamento, tra i quali, principalmente, la circostanza che, nel comune di Castel Morrone, il servizio del gioco del lotto era comunque garantito anche da altre tre ricevitorie, aspetto che rende decisivo il dato della scarsa reddittività".
 

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