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Lotto a distanza: i Monopoli pubblicano il decreto, ecco le novità

25 gennaio 2013 - 08:31

Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato pubblicato il decreto che disciplina le caratteristiche tecniche ed organizzative per l’esercizio del gioco del lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza. La partecipazione al Lotto online è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario ovvero tra il giocatore e il punto vendita a distanza e all’esplicito consenso del giocatore all’utilizzo del proprio conto di gioco per la partecipazione al lotto online. Tale conto di gioco deve essere munito di un proprio codice di identificazione.

Scritto da Redazione GiocoNews

Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco deve rispettare le condizioni di cui al comma 19 dell’art. 24 della legge n. 88 del 2009 ed ai connessi provvedimenti di Aams. Ogni conto di gioco può essere utilizzato esclusivamente dalle parti contraenti. Il punto vendita a distanza è tenuto a trasmettere al concessionario in forma criptata l’anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione al lotto online.

I punti di vendita a distanza sono autorizzati da Aams, a seguito di richiesta scritta, inoltrata per il tramite del Concessionario, e all’esito positivo di apposita istruttoria, volta a verificare, nei loro confronti, i seguenti requisiti: assenza di situazioni debitorie nei confronti di Aams; assenza di illeciti o comportamenti irregolari nella gestione dei giochi pubblici affidati in concessione; accettazione espressa delle disposizioni che regolano il Lotto on line; accettazione espressa delle condizioni contrattuali di cui al contratto-tipo approvato da Aams, di cui al successivo articolo 6. Se l’istruttoria di cui al precedente comma ha esito positivo, il punto vendita a distanza è autorizzato da Aams alla raccolta del lotto online e sottoscrive con il concessionario l’apposito contratto, di cui al comma 1 del successivo art. 6. L’efficacia di tale contratto è condizionata all’esito positivo del collaudo del sistema del punto vendita a distanza e delle relative connessioni con il sistema di elaborazione del Concessionario e con il sistema del giocatore, alla presenza di apposita commissione di Aams. L’amministrazione verifica il mantenimento delle suddette condizioni e procede alla revoca dell’autorizzazione nell’ipotesi in cui venga meno uno degli elementi prescritti.

Il concessionario garantisce al punto di vendita a distanza le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta del Lotto online. Il punto di vendita a distanza realizza l’integrazione tra il proprio sistema di elaborazione e il sistema di elaborazione del concessionario, secondo le specifiche tecniche contenute nel presente regolamento ovvero integrate su proposta del Concessionario stesso e approvate da Aams. Tale integrazione, da realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire: a) la trasmissione dell’anagrafica del giocatore al Concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l’accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui al successivo art. 12. Unitamente a tali dati, sono trasmessi in chiaro il codice di identificazione del conto di gioco, ivi compreso il codice della concessione AAMS con il quale il punto vendita a distanza apre i singoli conti di gioco ed il codice che identifica la provincia di residenza del giocatore; b) l’accesso al gioco da parte di un titolare di contratto di conto di gioco, ottenuto tramite l’autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza nonché l’autorizzazione del Concessionario, accordata previa verifica sul proprio sistema della trasmissione dei dati di cui alla lett. a); c) l’autenticazione tra il sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza e il sistema di elaborazione del Concessionario; d) la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi; e) il corretto funzionamento del sistema del punto vendita a distanza ivi compresi gli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dal punto di vendita a distanza nonché gli apparati di frontiera per la connessione ai canali utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco; f) l’efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza e dei relativi apparati; g) l’efficiente e tempestiva rimozione di malfunzionamenti, di qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare.

Per effettuare la raccolta a distanza, “i punti di vendita a distanza sottoscrivono con il Concessionario un apposito contratto conforme al contratto-tipo, proposto dal Concessionario e approvato da Aams, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) durata non superiore al termine di scadenza della concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e della concessione di cui è titolare il punto vendita a distanza; b) obbligo del punto vendita a distanza di effettuare la raccolta a distanza, conformemente alle disposizioni di legge e agli altri provvedimenti in materia di gioco del Lotto online e di esercizio e raccolta del gioco a distanza; c) osservanza, nelle operazioni di gestione dei conti di gioco, delle disposizioni vigenti in materia di contratto di conto di gioco; d) individuazione delle modalità e dei limiti di pagamento delle vincite relativi al lotto online; e) obbligo di comunicazione al Concessionario, in forma criptata, dell’anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione a distanza al Lotto online, con i dati identificativi del conto di gioco ivi compreso il codice della concessione Aams con il quale il punto di vendita a distanza attiva i singoli conti di gioco e i codici di identificazione di detti conti di gioco; f) obbligo di tempestiva comunicazione al Concessionario, in forma criptata, di qualsiasi variazione dell’anagrafica dei giocatori; g) disciplina delle penali irrogate dal Concessionario in caso di violazione degli obblighi contrattuali; h) sospensione della raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del Concessionario, previo necessario e formale assenso di Aams, nonché su richiesta di Aams stessa; i) clausola di risoluzione del contratto a favore del concessionario nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del punto di vendita a distanza ovvero in caso di revoca dell’autorizzazione di Aams di cui al precedente articolo; j) prestazione di una fidejussione a favore del Concessionario per la corretta ed integrale esecuzione degli obblighi assunti, a tutela della regolarità e continuità della raccolta di gioco con specifico riferimento al pagamento delle vincite ed al versamento dei proventi del gioco del lotto; k) impegno del punto di vendita a distanza a porre in essere attività di informazione ai consumatori relativamente alle regole di gioco, alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di Aams; l) previsione, a favore del punto di vendita a distanza, di un compenso pari all’8 % della raccolta complessiva delle giocate raccolte dallo stesso; m) obbligo del punto di vendita a distanza di comunicare al Concessionario l’indirizzo del sito web/wap utilizzato per la partecipazione al Lotto online, nonché ogni altro canale a distanza eventualmente utilizzato ed eventuali variazioni. Il Concessionario è tenuto a comunicare ad Aams, con le modalità da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo”.

 

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