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Tar accoglie ricorso ricevitore lotto: "Gestione personale non esclude autorizzazione di assistente"

15 gennaio 2014 - 12:02

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di un esercente del lotto che aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca della titolarità della rivendita dei generi di Monopolio. Lo scorso 23 settembre 2012 era stato effettuato un sopralluogo nella citata rivendita e accertato che la titolare era assente ed era presente una persona non autorizzata alla vendita di sigarette. L’amministrazione, quindi, con provvedimento contestava alla ricorrente la mancata gestione personale della rivendita, nonché la cessione abusiva della stessa, revocando l’autorizzazione.

Scritto da Sara
Tar accoglie ricorso ricevitore lotto: "Gestione personale non esclude autorizzazione di assistente"

 

 

LA SENTENZA - Secondo i giudici “pur prospettando la necessità della gestione personale dell’attività di rivendita” non si esclude “la possibilità di autorizzare un assistente per il servizio materiale di vendita in caso di assenza temporanea del titolare. Nel caso di specie, l’amministrazione ha emesso il provvedimento di revoca sulla base dell’art. 34 Legge 22.12.1957, n.1293 alla luce della natura e della gravità del comportamento tenuto dalla ricorrente. Va, tuttavia, precisato che il provvedimento in argomento è stato adottato sulla base del solo sopralluogo effettuato in data 23.9.2012, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun ulteriore accertamento per verificare se l’assenza della titolare fosse saltuaria ed occasionale oppure se la stessa fosse sintomo di una gestione di fatto affidata ad altro soggetto in violazione della normativa sopra citata. Il disposto provvedimento di revoca appare, quindi, non proporzionato rispetto alla condotta della ricorrente che, comunque, ha colpevolmente violato la normativa sopra citata, in quanto si è allontanata dalla rivendita senza addurre un giustificato motivo e senza autorizzazione dell’amministrazione. Anche la dedotta cessione abusiva dell’attività, indicata nel provvedimento impugnato, è genericamente indicata e non supportata da adeguata motivazione, oltre che desunta dalle risultanze del sopralluogo del 23 settembre 2012 senza alcun approfondimento istruttorio. Ne deriva che il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va annullato”.

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