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Revoca concessione lotto, Tar Campania: “Limite minimo di raccolta deve essere previsto nel contratto”

11 marzo 2015 - 17:21

La terza sezione del Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da un operatore contro il provvedimento con cui Aams gli revocava la concessione della sua ricevitoria lotto ad Apollosa (Bn) in quanto nel 2006-2007 non aveva raggiunto il limite minimo di raccolta annuo di 20.658,28 euro.

Scritto da Amr
Revoca concessione lotto, Tar Campania: “Limite minimo di raccolta deve essere previsto nel contratto”

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – I giudici ricordano che “la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente vagliato la questione dell’operatività della revoca, per le concessioni che (pur attribuite dopo il decreto direttoriale del 30/12/1999) non contengano una specifica previsione al riguardo. Al proposito, è stato ritenuto che non sono opponibili al concessionario le prescrizioni limitative connesse ai quantitativi della raccolta del gioco del lotto, contenute in atti amministrativi generali di carattere non normativo, qualora il contratto nulla disponga al riguardo”.

 Pertanto, “la disposta revoca si presenta viziata per l’assenza di una specifica previsione nel contratto di concessione, essendo necessaria un’adeguata conoscenza da parte del concessionario”.

LA SENTENZA - Il testo integrale della sentenza può essere scaricato cliccando qui.

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