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Decreto Lotterie nazionali, Servizio Studi Camera: "Solidarietà per ricreare affezione nei giocatori"

31 marzo 2015 - 08:37

La solidarietà per ricreare affezione nei giocatori. Lo sottolinea il Servizio Studi della Camera, nel dossier di documentazione allegato al decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015, in discussione in Commissione Finanze dei due rami del Parlamento.

Scritto da Sm
Decreto Lotterie nazionali, Servizio Studi Camera: "Solidarietà per ricreare affezione nei giocatori"

"Il Premio Louis Braille (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e la Lotteria Italia, con eventuale abbinamento ad una trasmissione televisiva. Si ricorda che negli ultimi quattro anni (dal 2011 al 2014) è stata autorizzata una sola lotteria nazionale all'anno, la Lotteria Italia. Nel 2010 ne sono state previste due, mentre nel 2009 ne sono state individuate tre. A partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle dogane avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. (Lottomatica), in quanto concessionario delle lotterie istantanee (c.d. "gratta e vinci"), avente l'obbligo, a titolo gratuito, di distribuire nella sua rete di vendita i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita. A tale soggetto sono state affidate, con apposita convenzione, tutte le attività gestionali ed operative legate al prodotto. Nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Le ragioni del costante trend negativo nell'andamento delle lotterie ad estrazione differita è dovuto, da un lato, all'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall'altro lato, al fatto che si è perso il senso tradizionale dell'abbinamento a manifestazioni e a eventi tradizionali. Tuttavia, secondo quanto emerge dalla relazione governativa, potrebbero ancora sussistere potenzialità per recuperare l'affezione dei giocatori. In particolare, si ritiene che il tentativo di accentuare il carattere solidaristico di tale gioco possa contribuire ad una sua rivitalizzazione. Per queste ragione si propone per l'anno 2015, accanto alla tradizionale Lotteria Italia, anche una lotteria abbinata al 'Premio Louis Braille', organizzato dall'Unione Italiana Ciechi. Per quanto concerne la Lotteria Italia si sottolinea come il suo collegamento a trasmissioni televisive e/o radiofoniche di grande richiamo sia un elemento imprescindibile per ravvivare nei giocatori l'affezione a tale gioco".

I NUMERI - Secondo il dossier "La raccolta 2014 delle lotterie nazionali è stata pari a 9,4 miliardi, con una riduzione di 170 milioni rispetto al 2013. L'entrata erariale è stata di circa 1,4 miliardi (-25 milioni rispetto al 2013). Con riferimento, in particolare, alla Lotteria Italia, nell'ultima edizione sono stati venduti 7.656.840 biglietti per una raccolta complessiva di 38.284.200 euro (in lieve calo rispetto alla edizione precedente)".

I PRINCIPI NORMATIVI - La disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 26 marzo 1990, n. 62, che ha novellato la legge 4 agosto 1955, n. 722. In particolare, l'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, che ha sostituito l'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, ha autorizzato, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale. Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali occorre tenere conto: della rilevanza nazionale o internazionale; del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi; della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato; dell'equilibrata ripartizione geografica; della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, ma con uno specifico vincolo di destinazione: i comuni devono infatti utilizzare tali introiti per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata (articolo 3, legge n. 722/1955).

La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

 

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