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Orari Bergamo, Tar accoglie ricorso Federtabaccai: 'Lotto non è come slot'

08 marzo 2017 - 11:20

Il Tar Lombardia accoglie ricorso di Federtabaccai contro gli orari del gioco a Bergamo, ma respinge quelli dei concessionari.

Scritto da Fm
Orari Bergamo, Tar accoglie ricorso Federtabaccai: 'Lotto non è come slot'

 


"Il 10eLotto e Gratta&Vinci non sarebbero accumunabili alle slot machine e alle Videolottery che appaiono più insidiosi, ad esempio delle scommesse ippiche e sportive, perché 'implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo patologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica'.
Così come ben diverse sono le condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie/ricevitorie (frequentate da utenza differenziata e presidiate dal controllo funzionale dell’esercente). Ne discende, dunque, la disomogeneità di tali giochi rispetto a quelli che il Comune ha dichiaratamente inteso limitare, con la conseguenza che deve ravvisarsi, per questo profilo, una carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati".


Queste le motivazioni per cui il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla Federazione Italiana Tabaccai contro il Comune di Bergamo disponendo l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Bergamo n. 7 del 13 giugno 2016, recante “disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro nonché degli orari di vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo”; della deliberazione del Consiglio comunale di Bergamo, n. 71 Reg.34 Prop. Del del 6 giugno 2016, di approvazione del “Regolamento per la Prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo”.

 

Secondo i giudici "il ricorso appare altresì meritevole di positivo apprezzamento nella parte in cui tende ad evidenziare come i provvedimenti impugnati non possano trovare la loro ragion d’essere negli artt. 31 e 34 del d. l. 201/2011, in quanto tra le attività economiche dagli stessi disciplinati non possono rientrare le rivendite di tabacchi e, così, anche le ricevitorie. Non può essere condivisa, dunque, la difesa del Comune, nella parte in cui sostiene che l’applicabilità della restrizione oraria non potrebbe soffrire un diverso regime in ragione del soggetto autorizzante e del tipo di rapporto sottostante l’esercizio dell’attività di gioco (concessione/contratto).
L’autorizzazione conseguente alla concessione, da parte dell'Amd, dell’esercizio delle attività in regime di monopolio non appare, dunque, suscettibile di limitazioni da parte del sindaco, in quanto il suo potere regolatorio incontra specificamente il limite dell’esclusione di tali attività da esso.
La illegittimità dell’ordinanza censurata e delle prescrizioni del Regolamento sotteso per le ragioni suddette, consente di prescindere dall’entrare nel merito della legittimità della previsione di sanzioni derivanti dalla violazione degli orari con essi fissati, che debbono ritenersi tamquam non esset, così come diviene del tutto superfluo indagare se il dato letterale delle disposizioni consenta di dedurre l’improbabile limitazione della loro applicazione ai soli siti collocati entro la fascia di 500 metri da siti sensibili".

 

RESPINTI I RICORSI DEI CONCESSIONARI - Il Tar Lombardia ha invece respinto i ricorsi presentati contro il Comune di Bergamo da Lotterie Nazionali, Lottomatica e Lotto Italia in quanto "l’adozione del regolamento risulta, dunque, essere una scelta ponderata e maturata, operata sulla scorta dei preoccupanti dati reperiti, pur con i limiti propri di ogni indagine statistica, ma, di fatto, non smentiti dalla documentazione prodotta in atti. Non appare, peraltro, irrazionale, illogica o in contrasto con i risultati degli studi citati da parte ricorrente, il convincimento che una riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi, in particolare attuato introducendo delle fasce orarie per il gioco, possa avere una particolare efficacia proprio in quanto impedisce, quantomeno temporaneamente, la possibilità di continuare a giocare, interrompendo un circolo vizioso e lo spasmodico ripetersi del 'solo una ancora' che caratterizza la dipendenza. Sul piano della proporzionalità, la mancata fissazione del termine di durata della previsione regolamentare, connaturale alla stessa, peraltro, non appare incidere sull’adeguatezza della misura, che, al contrario, il Collegio ritiene dimostrata anche in funzione della previsione di un continuo monitoraggio da parte del Comune, con verifica annuale degli effetti della disposizione. Quest’ultima assicura, prevedendo la partecipazione anche degli operatori, la possibilità di eventuali modifiche che emergessero come opportune per una maggiore efficacia della misura. Del tutto proporzionale appare, altresì, la preclusione del gioco per solo un quarto della giornata".

 

ORDINANZA LEGITTIMA - Inoltre, conclude la sentenza, "il potere esercitato non può incontrare, come, invece, sostenuto da parte ricorrente, il limite del rispetto dei rapporti economici e dei vincoli contrattuali intercorrenti tra Amministrazione del Monopolio e concessionario, recessivi rispetto al primario interesse della tutela della salute pubblica. La possibile, ma indimostrata, incidenza negativa sulla remuneratività della 'vendita' del gioco, non pare poter escludere l’intervento del sindaco, non essendo state indicate, nel ricorso, peculiarità tali da diversificare in modo apprezzabile la situazione della ricorrente da quella di tutti gli altri operatori commerciali soggetti al potere regolamentare del Comune. Invero, a diverse conclusioni si potrebbe addivenire se, nel presente giudizio, l’illegittimo esercizio del potere fosse stato dedotto evidenziando come l’attività di vendita di '10eLotto' e 'Gratta&Vinci' sia autorizzata da una concessione del Monopolio di Stato, non suscettibile, in quanto tale, di alcuna regolamentazione da parte di autorità diverse da esso. Nella fattispecie, però, non è stata dedotta l’incompetenza del Comune a incidere sulle modalità di esercizio dell’attività in concessione, con la conseguenza che tale profilo non può essere esaminato, pena la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti posti all’intervento del giudice amministrativo, che deve essere confinato entro i paletti dei profili di invalidità specificamente dedotti, nel rispetto del principio dispositivo che regola il processo amministrativo".

 

LEGGI LE SENTENZE SUI RICORSI DI FEDERTABACCAI E LOTTOMATICA 

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