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Tar Lazio: 'Lotto, revoca concessione per ritardati versamenti dei proventi'

17 maggio 2017 - 15:31

Il Tar Lazio ricorda che è è giusto revocare la concessione del Lotto a ricevitoria per ripetuti ritardi nei versamenti dei proventi del gioco.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Lotto, revoca concessione per ritardati versamenti dei proventi'

 

"Secondo il contratto di concessione, è prevista la revoca qualora risulti, dall’esame dei rendiconti settimanali, che per tre volte nel corso del biennio è stato ritardato il versamento dei proventi del gioco del Lotto e il quarto ritardo si sia verificato entro sei mesi da quello precedente.
Parte ricorrente, in occasione delle numerose contestazioni di addebito, non ha mai fornito chiarimenti in ordine alle ragioni che gli hanno impedito il versamento dei proventi del Lotto. Ad ogni buon conto, gli addotti disguidi bancari non sono sufficienti a giustificare i reiterati ritardi in quanto il ricevitore è tenuto a verificare  personalmente il buon fine dell’operazione di accredito al concessionario. In definitiva, il rapporto fiduciario è stato irrimediabilmente vulnerato a causa della violazione abituale delle norme che regolano la gestione della ricevitoria".


Così il Tar Lazio ha respinto il ricorso contro la revoca della concessione del Lotto e la disdetta del contratto di appalto per la gestione della rivendita di generi di monopolio, nonché la chiusura a tempo indeterminato della ricevitoria lotto per i ripetuti ritardi nei versamenti dei proventi del gioco del Lotto.
 
IL RICORSO - A nulla sono valse le istanze del ricorrente che ha dichiarato di aver sempre utilizzato per la corresponsione dei proventi del gioco del Lotto il sistema del 'RID automatico' bancario.
Nel 2015 è tuttavia accaduto che, a causa del mutamento delle coordinate bancarie di Lottomatica, vi sono state difficoltà di 'allineamento' del nuovo Rid automatico, come certificato dallo stesso Istituto bancario, per cui il ricorrente si è visto costretto a versare settimanalmente le somme relative alle giocate del Lotto personalmente, a mezzo bonifico bancario.
A tale adempimento ha materialmente provveduto entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, ancorché esso sia stato poi ricevuto dopo qualche giorno.
Ciononostante, l’amministrazione ha avviato e concluso il procedimento di revoca della ricevitoria, senza tenere in alcuna considerazione le deduzioni difensive del ricorrente il quale sottolinea che i ritardi addotti dai Monopoli non sono altro che i pochi giorni che il meccanismo bancario impiega per il materiale accreditamento delle somme". Inoltre, "la revoca non è quindi assistita da idonea motivazione, considerando, in particolare, che i ritardi sono inferiori a 5 giorni e riguardano importi di modesta entità".
 

LA SENTENZA - "Poiché la normativa di riferimento dianzi illustrata, letta nel suo complesso, conferisce all’amministrazione un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare al concessionario che si renda colpevole di trasgressioni nella gestione delle ricevitorie - non può darsi ingresso ad alcuna automaticità della revoca della concessione in caso di omesso versamento di quanto dovuto, essendo invece sempre necessaria la valutazione del caso concreto, con la conseguente individuazione della sanzione più appropriata, da commisurarsi alla gravità della condotta.
Nel caso in esame, tuttavia, pare al Collegio che l’amministrazione abbia fatto buono governo dei propri poteri in materia in quanto il comportamento del ricevitore presenta quelle caratteristiche di 'abitualità' della violazione che, secondo l’art. 34 della cit. l. n. 1293 del 1957, vulnerano il rapporto fiduciario con l’amministrazione e giustificano la revoca della concessione", si legge nella sentenza.
I giudici ricordano che "parte ricorrente ha impostato le sue argomentazioni sulla non imputabilità dei ritardi nei versamenti dei saldi (19 settimane contabili nel solo anno 2015), specificamente indicati nella nota 772888 del 3.12.2015 di avvio del procedimento di revoca, in quanto egli, dopo la modifica delle coordinate bancarie di Lottomatica nel maggio 2015 e la riscontrate difficoltà di funzionamento del sistema di RID automatico, ha dovuto provvedere ad effettuare, il giovedì della settimana successiva all’estrazione, un bonifico ordinario relativo al saldo dovuto.
E’ però evidente che, così facendo, ha consapevolmente violato la disciplina diriferimento in quanto dall’art. 30 del d.p.r. n. 303 del 1990 si ricava che il saldo a debito del ricevitore deve materialmente pervenire nella disponibilità del concessionario proprio il giovedì della settimana successiva all’estrazione.
A tale fine, pertanto, il ricevitore deve non semplicemente effettuare il pagamento il giovedì bensì dare adeguate istruzioni all’intermediario bancario per consentire l’accredito nella stessa data o comunque utilizzare altro strumento di pagamento idoneo a tal fine.
Nel caso di specie, inoltre, non può nemmeno sostenersi che il ricorrente non abbia potuto rendersi conto che, effettuando un bonifico ordinario il giovedì, le somme sarebbero state accreditate soltanto qualche giorno dopo.
Risulta infatti che tutti i ritardi gli siano stati puntualmente e tempestivamente contestati dall’intimata Agenzia e che anzi, per tale ragione, gli siano state inflitte una molteplicità di sanzioni pecuniarie, anch’esse dettagliatamente elencate nella comunicazione di avvio del procedimento nonché richiamate nel provvedimento di revoca.
Va poi detto che, in alcuni casi, i ritardi non possono spiegarsi nemmeno con i tempi necessari all’accredito delle somme (si confronti, ad esempio, la settimana contabile 21.4.2015 – 28.4.2015, relativamente alla quale il saldo è stato effettuato con 46 giorni di ritardo).
Ad ogni buon conto, anche dopo il maggio del 2015 (epoca in cui lo stesso ricorrente afferma di avere abbandonato il sistema di RID automatico), per numerose settimane contabili il ritardo si attesta sui 4 – 5 giorni mentre solo in un numero limitato di casi si tratta di effettivamente di un unico giorno di ritardo.
In definitiva, deve convenirsi con la difesa erariale che le ripetute irregolarità hanno manifestato l’incapacità del ricevitore ad una corretta gestione della ricevitoria, compromettendo la regolarità dei flussi finanziari di competenza dell’amministrazione e comunque facendo venire meno l’elemento fiduciario che caratterizza la concessione".
 

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