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Cassazione: 'Reato vendere gratta e vinci senza autorizzazione Adm'

24 luglio 2017 - 11:48

La Corte di Cassazione ribadisce che chi vende gratta e vinci senza autorizzazione dell'Adm incorre nel reato di esercizio abusivo di attività di giuoco.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Reato vendere gratta e vinci senza autorizzazione Adm'

 


"In tema di giuoco e scommesse, è configurabile il reato previsto dall'art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989 n. 401 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), nel caso di lotteria ad estrazione istantanea non autorizzata dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, confinando l'illecito amministrativo previsto dall'art. 113 bis R.D.L. 19 ottobre 1938, n. ai giochi di sorte di scarsa rilevanza economica, quali lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza, gestiti al di fuori dei casi consentiti, potendosi aggiungere, sul punto, che l'entità dei premi in denaro promessi ai vincitori, congruamente sottolineata nelle sentenze di merito, esclude all'evidenza la marginalità economica della lotteria gestita dalla ricorrente".


Lo sottolinea la Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso del titolare di un esercizio di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, che "aveva esercitato una lotteria istantanea vendendo biglietti del tipo 'gratta e vinci', senza autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; e aveva ingannato numerosi clienti camuffando la lotteria come concorso a premi, eludendo l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione di settore i diritti economici alla stessa spettanti sulle
lotterie".
 

LA VICENDA - "Alla stregua della ricostruzione dei fatti posta a fondamento del giudizio di condanna, i biglietti gratta e vinci, privi del simbolo dell'amministrazione dei Monopoli, erano stati posti in vendita senza il necessario abbinamento a cartoline illustrate o a ricariche telefoniche, nemmeno presenti nell'esercizio al momento dell'accertamento di polizia; molti riportavano una data di scadenza già trascorsa e tutti indicavano fantomatiche vincite in euro. All'interno dell'esercizio della ricorrente era stato peraltro affisso un cartello che pubblicizzava una precedente vincita di mille euro; la ben più limitata combinazione dei biglietti con cartoline illustrate o ricariche telefoniche era oggetto di una dicitura stampigliata a piccole lettere", si legge nella sentenza.
 

Per i giudici "non c'è nulla di incomprensibile nella indicazione dell'Amministrazione dei Monopoli come soggetto danneggiato e truffato, essendo evidente che fin dall'origine l'acquisto dei biglietti secondo modalità apparentemente legittime fosse fraudolento, in quanto finalizzato al loro impiego distorto, elusivo dei diritti economici dell'Amministrazione sulle lotterie istantanee".
 

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