skin

Tar Campania: 'Ricevitoria Lotto, no trasferimento se vicina ad altra'

06 settembre 2017 - 10:48

Il Tar Campania ribadisce che non si può trasferire una ricevitoria Lotto se viola parametro della distanza minima di 300 metri da altre rivendite.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'Ricevitoria Lotto, no trasferimento se vicina ad altra'

 


Giusto negare il trasferimento di una ricevitoria Lotto se non rispetta il parametro della distanza minima di 300 metri da altre rivendite, previsto dal decreto ministeriale n. 38/2013, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

Lo ribadisce il Tar Campania nel respingere il ricorso della titolare di una ricevitoria lotto in provincia di Caserta, contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il provvedimento con cui aveva negato il trasferimento dell'attività, per sopraggiunta indisponibilità dei locali e per la valorizzazione commerciale delle attività stesse.


Alla luce dei dati rilevati, si legge nella sentenza del Tar, emerge che il trasferimento della sede della ricevitoria lotto proposto comporta un avvicinamento ad un'altra rivendita, che non rispetta il parametro della distanza minima". Inolre, osserva il Collegio che "nella presente fattispecie da nessuna parte - né la ricorrente ha fornito la prova del contrario - risulta che la misurazione delle distanze effettuata nel modo come sopra descritto sia avvenuta 'costringendo' l’ipotetico pedone a violare le disposizioni del Codice della Strada, mentre, correttamente, la distanza è stata calcolata seguendo il percorso pedonale più breve secondo le disposizioni di cui alla circolare del 23 maggio 1956, 04/47087".
 

"L’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento è stato emanato 'visto l’art. 10, comma 2, del D.M. n.38/2013 il quale stabilisce che per il locale proposto devono essere rispettati i parametri di cui all’art. 2, comma e, dello stesso D.m. afferenti la distanza nei confronti di ciascuna delle tre rivendite più vicine'.
A sua volta il richiamato art. 2 ('Criteri per l’istituzione di rivendite ordinarie'), al comma 2, prevede, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti prevede che: La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio , deve essere pari o superiore a metri 300 (lettera a).
Al successivo comma 4, il citato art. 10 prevede che: La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione della popolazione comunale fa stato quella che risulta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'IStat", conclude la sentenza.
 

Articoli correlati