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Cds conferma revoca concessione Lotto: 'Titolarità non è permanente'

27 dicembre 2017 - 16:05

Il Consiglio di Stato conferma la revoca di una concessione Lotto disposta per omesso versamento dei proventi in quanto la titolarità non è permanente.

Scritto da Fm
Cds conferma revoca concessione Lotto: 'Titolarità non è permanente'

 

"Dall’inesistenza di una permanente titolarità della concessione discende l’unicità del diritto di gestione della rivendita e, conseguentemente, la revoca dell’autorizzazione nei confronti del concessionario-gestore del momento preclude l’accoglimento dell’istanza di voltura presentata da colui che successivamente ha ottenuto la disponibilità del locale. Per l’effetto, come sostenuto dall’Amministrazione, nel caso in cui quest’ultimo abbia interesse all’affidamento della rivendita speciale non gli resta che presentare istanza di assegnazione ex novo".

Questo il principio in base al quale il Consiglio di Stato respinge i ricorsi contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proposti dopo la revoca della concessione della ricevitoria - a seguito di omesso versamento dei proventi del gioco del lotto - e della rivendita speciale dei generi di monopolio dal titolare originario e da quello succeduto nella gestione.
 
I giudici amministrativi ricordano che con lo stesso contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto dagli appellanti nel settembre 2014, le parti hanno riconosciuto "tale potere all’Amministrazione, escludendo implicitamente l’esistenza di una qualsiasi forma di titolarità permanente in capo all’originario assegnatario ed affermando, per converso, che il concessionario vanta un mero diritto di gestione per l’appunto dipendente dall’esercizio del detto potere. Invero, depone in questo senso l’art. 2, ultimo periodo, ove si afferma che 'le parti prendono atto che la gestione dell’esercizio di rivendita tabacchi è legalmente condizionata al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato. A tal fine, copia del presente atto sarà inoltrata alla medesima amministrazione entro e non oltre il 15 (quindici) ottobre 2014 (duemilaquattrodici)'. Così anche l’art. 12, penultimo periodo, ove si precisa che: 'la parte concedente presta ogni più ampio assenso alla voltura delle licenze o titolarità amministrative inerenti al ramo d’azienda oggetto del presente contratto, venendo la parte affittuaria autorizzata ad esperire tutte le pratiche necessarie per operare la voltura a proprio nome'. Ed infine, del medesimo tenore è l’art. 16, secondo il quale: 'La parte locatrice si impegna a rinunciare alle licenze ed autorizzazioni amministrative per l'esercizio del Ramo d'Azienda ed a favorirne la voltura in capo all'affittuario per il tempo della durata dell'affitto. Alla scadenza dell'affitto, dette licenze e autorizzazioni dovranno essere di nuovo volturate alla parte locatrice. L'affittuario si impegna altresì a volturare al termine del presente contratto alla parte locatrice le altre eventuali licenze che dovesse acquisire durante la durata del presente contratto ed inerenti l'esercizio del Ramo d'Azienda'".
 

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