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Tar Lazio: 'Lotto, sì a punti raccolta in rivendite speciali extra'

31 gennaio 2018 - 08:25

Il Tar Lazio ricorda che si possono istituire punti di raccolta del Lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dai Monopoli.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Lotto, sì a punti raccolta in rivendite speciali extra'

“Sia la normativa che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’Amministrazione”.

Lo sottolinea il Tar Lazio nell'accogliere il ricorso di una società contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per aver respinto l’istanza per l’assegnazione di un punto di gioco del lotto presso la rivendita di tabacchi di cui è titolare la medesima.


LA VICENDA - In sede istruttoria, si legge nella sentenza, "il predetto Ufficio ha chiesto al Comune di Manduria (Ta) informazioni circa la nomenclatura e la classificazione della strada su insiste la rivendita; in mancanza di riscontro, tuttavia, ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, considerando la tipologia della rivendita inidonea per l’ubicazione di una ricevitoria del lotto (cfr. provvedimento dell’11 luglio 2016). Nonostante le controdeduzioni inviate da parte ricorrente ex art. 10 bis della l.n. 241/1990, l’Amministrazione ha respinto l’istanza per difetto dei requisiti oggettivi di cui all’art. 2 del decreto direttoriale 16 maggio 2007 e s.m.i., rilevando che la rivendita in questione in assenza di un requisito essenziale al rilascio dell’autorizzazione non rientra in alcuna delle tipologie dettate dall’art. 1 del decreto direttoriale 29 marzo 2006 […]". La società ricorrente quindi ha rilevato "l’illegittimità del provvedimento impugnato per contrarietà alla normativa vigente, agli artt. 3 e 41 della Costituzione ed alle disposizioni in materia di libera impresa e garanzia della concorrenza. In particolare, richiamando quanto affermato da questa Sezione II del Tar del Lazio con sentenza n. 14460/2015, sostiene che l’articolo 3, comma 226, della legge n. 549/1995 ed i decreti direttoriali 29 gennaio 2005 e 24 marzo 2006 – ritenuti dall’Amministrazione ostativi all’accoglimento dell’istanza – sarebbero stati superati dall’art. 33, comma 1, della legge n. 724/1994 e s.m.i., il quale avrebbe esteso a tutte le tipologie di rivendita la possibilità di istituire il gioco del lotto, senza distinguere tra le varie categorie di tabaccai".
 
 

LA SENTENZA - I giudici amministrativi ricordano che "originariamente, in materia di ricevitorie del lotto, l’articolo 12 della legge 528/1982 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto) prevedeva l’istituzione di punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato esclusivamente presso le rivendite ordinarie di generi di monopolio. Successivamente, con l’art. 3, comma 226, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è stato stabilito che 'Gradualmente, fino al 10 per cento, le nuove concessioni possono essere attribuite a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali'. La predetta disposizione, tuttavia, risulta integrata dall’articolo 33 della legge n. 724/1994 (come modificato dall’articolo 19, comma 7, della legge n. 449/1997) a mente del quale: 'Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno [...]'. Con i decreti direttoriali 26 gennaio 2005 e 29 marzo 2006, sono state equiparate alle rivendite speciali di cui al citato articolo 3 della legge n. 549/1995, quelle ubicate all’interno delle sale bingo, dei centri commerciali e degli ipermercati, nonché quelle ubicate in stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali, nonché in raccordi autostradali. Da ultimo, il perimetro della rete di vendita dei prodotti da fumo è stato ulteriormente ampliato dall’articolo 4 del D.M. 2 dicembre 2013 n. 38. Ciò posto, in linea con l’orientamento espresso da questa Sezione II con sentenza n. 14460/2015 (resa su fattispecie analoga: rivendita speciale di tabacchi ubicata nella sede di un albergo), il Collegio non ritiene condivisibile l’interpretazione restrittiva seguita dall’Agenzia resistente nella valutazione dei presupposti per la concessione del provvedimento ampliativo richiesto da parte ricorrente".
 

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