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Tar Piemonte: 'Ricevitoria Lotto, revoca autorizzazione con omessi versamenti'

21 marzo 2018 - 15:04

Il Tar Piemonte conferma revoca autorizzazioni per la gestione di ricevitoria del lotto e della rivendita speciale di tabacchi per omessi versamenti.

Scritto da Fm
Tar Piemonte: 'Ricevitoria Lotto,  revoca autorizzazione con omessi versamenti'

 

"La revoca dall’autorizzazione alla rivendita di tabacchi si configura come conseguenza, in mera applicazione del disposto normativo, della pregressa revoca; in sostanza non appaiono necessarie, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ulteriori specifiche motivazioni/giustificazioni circa la rottura del rapporto fiduciario tra gestore ed amministrazione, posto che è la stessa normativa che attribuisce alla rottura di un primo rapporto di gestione di generi di monopolio valenza di incidenza in termini di interruzione del necessario rapporto fiduciario, anche con riferimento ad ulteriori analoghi rapporti".

Con questa motivazione il Tar Piemonte ha respinto il ricorso di un esercente contro i provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con i quali le sono state revocate le autorizzazioni per la gestione di ricevitoria del lotto e della rivendita speciale di tabacchi per omessi versamenti.

I giudici ricordano che "l’art. 2 della convenzione espressamente prevede che 'il mancato versamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale viene intimato il versamento comporta la revoca della concessione'. È pacifico che la ricorrente non abbia provveduto al pagamento, non solo in esito alla raccomandata, ma neppure in seguito alla successiva ingiunzione di pagamento e, quantomeno, ancora sino alla data del provvedimento di revoca".
 
 
LA VICENDA - La ricorrente, secondo quanto si legge nella sentenza del Tar Piemonte, lamenta "di essere stata vittima di un raggiro da parte di un cliente il quale avrebbe effettuato una giocata dell’importo di 45mila euro senza versare la somma dovuta, rendendosi successivamente irreperibile. Per tale ragione non sarebbe stata in grado di provvedere al versamento delle somme dovute per la settimana contabile compresa tra il 15.2.2012 e il 21.2.2012; l’amministrazione ha proceduto quindi ad intimarle il versamento e a recapitarle una ingiunzione di pagamento. Successivamente veniva avviato nei suoi confronti procedimento di revoca della concessione gioco del lotto, procedimento che si concludeva con il provvedimento impugnato, emesso in data 29.5.2012; in seguito a tale prima revoca veniva poi revocata l’autorizzazione alla rivendita di tabacchi con l’ulteriore provvedimento in data 25.6.2012, ugualmente oggetto di impugnazione. Lamenta parte ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 della l. n. 1293/1957 e dell’art. 94 del d.p.r. n. 1074 del 1958, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 6-18 della l. n. 1293/1957; l’eccesso di potere e il difetto di motivazione; la violazione dell’art. 2 del contratto n. 846/2008. Sostiene parte ricorrente che la normativa applicabile contempla la revoca quale sanzione a fronte di una serie reiterata di violazioni. Nel caso di specie la ricorrente sarebbe incorsa in un unico omesso pagamento, contestato unitamente ad un ritardato pagamento, eventi che avrebbero al più giustificato una sanzione pecuniaria non integrando ancora l’abitualità della violazione. Al più, qualora dovesse ritenersi ammissibile la revoca, si tratterebbe di revoca facoltativa, che richiederebbe una apposita motivazione; né sarebbero state tenute in considerazione le circostanze degli eventi che hanno coinvolto la ricorrente. La revoca dell’autorizzazione alla rivendita di tabacchi, inoltre, sarebbe intervenuta senza che, per quest’ultima attività, sia mai stata contestata alcuna irregolarità".

 

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