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Versamenti tardivi Lotto, Tar Lazio: 'Revoca concessione sproporzionata'

19 giugno 2018 - 15:35

Il Tar Lazio annulla la revoca della concessione per una ricevitoria del Lotto in quanto sanzione sproporzionata per il ritardo di alcuni versamenti.

Scritto da Redazione
Versamenti tardivi Lotto, Tar Lazio: 'Revoca concessione sproporzionata'

 

"La sanzione irrogata appare sproporzionata e non adeguatamente motivata, sia in relazione all’entità dei versamenti tardivi sia in relazione alla circostanza per cui gli stessi sono stati comunque effettuati (sia pure tardivamente nei termini sopra visti), e, pertanto, la misura applicata appare altresì immotivata sotto il profilo dell’essere venuto meno del rapporto fiduciario con il soggetto gestore. La discrezionalità dell’amministrazione nel disporre la revoca non appare, dunque, ancorata a un criterio di proporzionalità della sanzione rispetto al generale contegno tenuto dalla destinataria del provvedimento gravato".

Così il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato dalla titolare di una ricevitoria del lotto di Lecce per l'annullamento del provvedimento di revoca della concessione e di incameramento parziale del deposito cauzionale costituito tramite polizza fideiussoria del 1 gennaio 2016, emesso dall’Ufficio Regionale dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, Sezione Operativa Territoriale di Lecce, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la "mancata ottemperanza da parte della ricorrente agli obblighi di cui agli artt. 30 e 3, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 1990 n. 303, recante il Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2.8.1982 n. 528 e 19 aprile 1990 n. 85, sull’ordinamento del gioco del lotto; in particolare, le trasgressioni consisterebbero nel ritardo di alcuni versamenti, nella omissione di altri e nel mancato invio degli scontrini di due vincite".

 

Secondo i giudici, "risulta fondata la censura relativa alla violazione dei parametri indicati nella circolare prot. n. 47486 del 18 maggio 2016 emanata dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli, laddove la circolare individua le due fattispecie al verificarsi delle quali si ravvisano le condizioni per la sussistenza dell’abitualità della violazione, presupposto che fa scattare la revoca della concessione ai sensi dell’art. 34 punto 9) L. 1293/1957.
Dette condizioni consistono a) nell’effettuazione di numerosi versamenti tardivi anche per importi limitati, ritenendo indicativo un numero superiore a 10 versamenti tardivi, ancorchè per periodi e importi limitati; b) nell’effettuazione di n. 4 versamenti tardivi con ritardi rilevanti (quelli superiori a tre giorni lavorativi) e di importo pari o superiore ai versamenti medi settimanali della ricevitoria inadempiente.
Nel caso di specie, la sanzione irrogata non risulta neanche conforme all’art. 2 del Contratto di Concessione, che prevede la sanzione della revoca della concessione nel caso in cui i versamenti non siano effettuati entro cinque giorni dalla contestazione, da notificarsi al concessionario con raccomandata A/R; infatti, i versamenti in questione, indicati come 'omessi' nel provvedimento, sono stati effettuati in data anteriore alla notifica delle contestazioni, per cui avrebbero dovuto essere ricondotti dall’amministrazione alla categoria della 'tardività' e non a quella dell’omissione dei versamenti, con la conseguenza che non potevano essere posti a fondamento del provvedimento di “revoca”.
Tale elemento risulta chiaro dalla Tabella 'Elenco sintetico estratto conto', allegata al n. 1 alla relazione dell’Amministrazione del 31 marzo 2017, ove, nell’ultima colonna i versamenti sono indicati con il numero 11, numero che (in base alla legenda in calce all’Estratto conto) contraddistingue i versamenti tardivi, laddove il n. 20 contraddistingue quelli omessi.
Anche la ulteriore motivazione posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, consistente nella necessità di avere la costante fiducia e affidabilità nel soggetto gestore, rivendicando la propria discrezionalità nella valutazione del comportamento di quest’ultimo rispetto alle indicazioni fornite dalla Direzione Generale con la citata circolare, non è conforme alle disposizioni riguardanti la motivazione e la proporzionalità delle misure adottate dalla pubblica amministrazione, in particolare nel caso di applicazioni di misure di particolare gravità quale quella in esame".
 

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