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Tar Campania: 'No a vendita oggetti preziosi in ricevitoria Lotto'

25 giugno 2018 - 11:44

Il Tar Campania conferma la decisione della Questura di Napoli di non dare licenza per il commercio di oggetti preziosi a titolare di una ricevitoria del Lotto.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'No a vendita oggetti preziosi in ricevitoria Lotto'

 

"In sostanza è in concreto da verificare se emergano circostanze ostative allo svolgimento in un unico contesto spaziale di attività commerciale di vendita oggetti preziosi affiancata all’attività di ricevitoria del lotto, anche 'tenuto conto del contesto territoriale nel quale dovrà essere svolta la delicata attività', per cui 'la parte dell’esercizio commerciale destinata al commercio di oggetti preziosi debba essere ben distinta da quella dedicata all’attività di ricevitoria'".

Lo evidenzia il Tar Campania nel respingere il ricorso della titolare di una ricevitoria del Lotto contro il provvedimento del Questore della Provincia di Napoli che ha respinto l’istanza tesa ad ottenere la licenza per il commercio di oggetti preziosi negli stessi locali della ricevitoria.


"Al di là delle condizioni stabilite dalla legge, la facoltà normativamente conferita dall’art. 9 del R.D. n. 773 del 1931 all’Autorità di Pubblica Sicurezza di imporre al licenziatario l’osservanza di prescrizioni 'nel pubblico interesse', si giustifica in quanto pur operando il sistema delle autorizzazioni (anche di Pubblica Sicurezza) in un ambito prettamente privatistico, tuttavia esse impongono pur sempre in settori non indifferenti all’esigenza di salvaguardia dell’ordine pubblico per modo che necessita che le attività allo svolgimento delle quali si chiede di essere autorizzati non vengano svolte con modalità che appaiano incompatibili per l’interesse pubblico; pertanto è frequente che le autorizzazioni di polizia vengano rilasciate con l’apposizione di limiti e condizioni (sotto il profilo modale, temporale ecc.) che finiscono con il conformare e circoscrivere in maniera precisa e puntuale i contenuti dell’attività in concreto autorizzata in modo tale che le autorizzazioni esse non diventino pregiudizievoli per l’interesse pubblico (c.d. discrezionalità negativa) o anche soltanto dei diritti dei terzi", si legge nella sentenza del Tar Campania.

 

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