skin

Cgars: 'Trasferimenti ricevitorie Lotto, contemperare interessi'

11 luglio 2018 - 11:39

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana respinge appello contro il trasferimento di una ricevitoria fuori zona.

Scritto da Fm
Cgars: 'Trasferimenti ricevitorie Lotto, contemperare interessi'

 


"I criteri, parametri e valutazioni fissati dalla disciplina vigente hanno lo scopo di consentire i trasferimenti solo in presenza di un adeguato contemperamento degli interessi in gioco, in linea con l’obiettivo di mantenere in equilibrio gli interessi stessi. E se è vero, infine, che il provvedimento amministrativo impugnato non prendeva, a rigore, in esplicita considerazione gli effetti che il trasferimento avrebbe determinato per l’utenza della frazione Carrubbo, ossia la zona che il controinteressato avrebbe lasciato, il Collegio deve però convenire con il primo Giudice che la distanza da percorrere da parte dei suoi abitanti per conseguire l’accesso al servizio, pari a un chilometro e mezzo, non era elevata al punto di poter pregiudicare l’approvvigionamento della relativa utenza. Ne consegue che il silenzio tenuto sul punto nel provvedimento dell’Agenzia non può essere giudicato alla stregua di un’omissione di un elemento essenziale della motivazione dovuta".

Lo evidenzia il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel respingere l'appello della titolare di una rivendita di generi di monopolio nel centro del Comune di Castel di Iudica (Ct), non lontana da un'altra rivendita, per la riforma della sentenza del Tar Sicilia concernente l'autorizzazione al trasferimento fuori zona di una rivendita con annessa ricevitoria per il lotto.
 
 
La titolare aveva impugnato il provvedimento del 2015 con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione di Catania aveva autorizzato il trasferimento della rivendita vicina, con annessa ricevitoria lotto, in un'altra via. Tale trasferimento, era stato accordato sulla considerazione che la distanza dalla rivendita più vicina, cioè quella di un terzo esercente, sarebbe stata di "340 metri, quindi superiore alla distanza minima regolamentare (300 metri)", e che, inoltre, esisteva un "documento comprovante la disponibilità del locale prodotto dall'interessata e supportato dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Castel di Iudica".
 
 
"L’appellante - si legge nella sentenza - allega di aver sollevato già in occasione del proprio ricorso introduttivo la questione dell’irrisoria distanza tra il luogo di destinazione della rivendita oggetto di trasferimento e le sedi delle rivendite già esistenti nel centro di Castel di Iudica: e la mancanza, nel relativo punto del ricorso, di un contestuale richiamo alla normativa di riferimento sarebbe stata ovviabile in base al principio iura novit curia di cui all’art. 113 cp.c.. In contrario deve però evidenziarsi che tra le doglianze veicolate dal ricorso originario non vi era, in realtà, una censura sulla violazione di un parametro di distanza minima - fosse pure evocato senza puntuale menzione della pertinente fonte normativa - rispetto alla rivendita più vicina; così come neppure esisteva una critica di legittimità oggettivamente riferibile alla disciplina del comma 3 dell’art. 2 d.m. cit.. Da qui la conclusione obbligata della conferma della valutazione del Tar che siffatta doglianza, proprio per il fatto di essere stata formulata solo in sede di memoria, integrava un 'vero e proprio nuovo motivo di ricorso', il quale avrebbe però 'dovuto essere proposto al momento della notifica del ricorso principale', e pertanto si rivelava tardivo".
 

Articoli correlati