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Tar Lazio conferma: 'Sì a raccolta Lotto in rivendite speciali'

02 agosto 2018 - 11:36

Il Tar Lazio, con due sentenze, accoglie ricorsi dei titolari di rivendite speciali contro il diniego di Adm ad apertura punto di raccolta del Lotto.

Scritto da Fm
Tar Lazio conferma: 'Sì a raccolta Lotto in rivendite speciali'

Con due sentenze distinte, il Tar Lazio ha accolto i ricorsi presentati dai titolari di due tabaccherie speciali ubicate su strade comunali in Sicilia - a Sant’Agata di Militello (Me) e a Messina - annullando i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che hanno rigettato le domande volte ad ottenere un punto di raccolta del gioco del Lotto.

In entrambi i casi, "in linea con l’orientamento espresso dalla Sezione con le sentenze n. 14460/2015, n. 1101/2018 e n. 2099/2018, il Collegio non ritiene condivisibile l’interpretazione restrittiva seguita dall’Agenzia nella valutazione dei presupposti per la concessione del provvedimento ampliativo richiesto da parte ricorrente. Infatti, nella materia in questione deve essere attribuita natura primaria all’art. 33 della legge n. 724/1994 e s.m.i. che non introduce alcuna distinzione fra categorie di tabaccai ai fini della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 23 gennaio 2001, n. 2244)".

 

Inoltre, "dall’analisi sistematica della normativa si può agevolmente desumere che la stessa Amministrazione non attribuisce alcuna efficacia escludente all’art. 3 della legge n. 549/1995 in ordine alla possibilità di attribuire nuove concessioni a rivendite speciali di tipologia diversa da quelle ivi espressamente indicate e che, quindi, in assenza di una norma ad hoc, appare più in linea con l’attuale assetto di liberalizzazione delle concessioni dei punti di raccolta del gioco del lotto ritenere insussistenti specifiche preclusioni nei riguardi delle cosiddette rivendite speciali; dunque, deve concludersi nel senso che 'sia la normativa che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’Amministrazione' (cfr. in termini Tar Lazio, Roma II, n. 14460/2015). L’Agenzia resistente con la circolare prot. n. 0125657 del 18.7.2018, depositata da parte ricorrente in data 30.7.2018, ha preso atto del richiamato orientamento giurisprudenziale della Sezione, dando disposizioni agli Uffici di provvedere 'ad inserire a sistema, a seguito di istruttoria, tutte le istanze presentate dai titolari di rivendite speciali, purché non temporanee, per l’assegnazione di un punto di raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell’art. 1 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 (inserimento ai fini della predisposizione della relativa graduatoria)'".

 

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