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Concessione gratta e vinci, Tar Lazio respinge ricorsi contro la proroga

04 ottobre 2018 - 10:46

Il Tar Lazio respinge i ricorsi di alcuni operatori contro la proroga della concessione in essere per i gratta e vinci al 30 settembre 2028.

Scritto da Fm
Concessione gratta e vinci, Tar Lazio respinge ricorsi contro la proroga

 

“A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 20 del Dl n. 148/2017, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era tenuta ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, come si desume dall’uso del verbo al tempo indicativo ('provvede ad autorizzare'), senza possibilità di optare per soluzioni diverse, quali l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica. Purtuttavia la stessa ha esercitato i poteri di verifica sull’andamento della concessione stabiliti in Convenzione, in particolare, come si desume dalla documentazione prodotta, con riguardo ai risultati raggiunti in termini di entrate erariali per lo Stato da parte dell’attuale concessionario, la cui proficuità non è neanche stata oggetto di contestazione da parte delle ricorrenti”.

 

Questa una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avanzati da alcuni operatori del gioco contro la proroga fino al 30 settembre 2028 della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, iniziata nel 2010 e la cui scadenza era prevista per il 30 settembre 2019. Una proroga accordata nel 2017 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'unico soggetto che aveva partecipato alla gara originaria del 2009 per l'affidamento di quattro concessioni.
 
 
Secondo i giudici è pacifico e non revocabile in dubbio che i ricorrenti fossero a “conoscenza del bando della procedura svolta nel 2010... in quanto si tratta del bando ripubblicato a seguito dell’accoglimento da parte del Consiglio di Stato”.
Né, infine, “appare conferente il richiamo alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 contenenti il divieto di proroga del termine di scadenza delle concessioni, in quanto, come condivisibilmente evidenziato sia dall’Amministrazione resistente che dalla controinteressata, la concessione oggetto di causa è sottratta all’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e della Direttiva Concessioni, come si evince chiaramente dall’art. 18 del Codice e dai considerando 14 e 35 della Direttiva. Ne deriva che l’interpretazione sistematica della disciplina dell’evidenza pubblica non osta ad una previsione di gara che, a priori e nel pieno rispetto delle dovute forme di pubblicità, oltre a prevedere una aggiudicazione complessiva di un determinato numero di anni, consenta all’amministrazione o di optare per la formula più lunga, previa verifica del corretto operato del concessionario e della persistente convenienza della concessione) o di rifare appello al mercato, qualora la situazione sia tale da non rendere conveniente un rapporto di tale durata”.
 

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