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Cgue: 'Lotto, legittimo bando a concessionario unico'

19 dicembre 2018 - 11:08

Secondo la Corte di Giustizia europea il bando per l'affidamento in concessione del gioco del Lotto non è contrario ai principi Ue. Ricorso Stanleybet torna a Consiglio di Stato.

Scritto da Redazione
Cgue: 'Lotto, legittimo bando a concessionario unico'

La Corte di Giustizia europea dà ragione allo Stato italiano nel procedimento sull’interpretazione del diritto dell’Unione in relazione a disposizioni nazionali in materia giochi pubblici e, più segnatamente, in materia di affidamento in concessione del servizio del gioco del Lotto.

Secondo la sentenza pronunciata oggi, 19 dicembre, sui quesiti posti dal Consiglio di Stato, dopo il ricorso della società Stanleybet sulla legittimità del bando 2016, il modello di gestione monoproviding per il gioco del Lotto, con l’assegnazione a un unico operatore, non è contrario ai principi dell’Unione Europea. 

 

Ora spetterà al Consiglio di Stato esprimersi sul ricorso presentato da Stanleybet.
Nel presentare le sue conclusionl’Avvocato generale Eleanor Sharpston (Regno Unito) di fronte alla Corte di Giustizia europea aveva sottolineato che “spetta al giudice nazionale stabilire quali siano gli obiettivi effettivamente e perseguiti con la scelta del modello in questione”.
 
 
 LE MOTIVAZIONI - Questo il testo integrale della decisione espressa dalla Cgue. "
1)      Gli articoli 49 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un modello a concessionario unico, a differenza degli altri giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse, ai quali si applica un modello a più concessionari, a condizione che il giudice nazionale accerti che la normativa interna persegue effettivamente in modo coerente e sistematico i legittimi obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato.
2)      Gli articoli 49 e 56 Tfue, nonché i principi di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale e agli atti adottati per la sua applicazione, come quelli in discussione nel procedimento principale, i quali prevedano, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un importo a base d’asta elevato, a condizione che tale importo sia formulato in maniera chiara, precisa e univoca e sia oggettivamente giustificato, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale.
3)      Gli articoli 49 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, come quella in discussione nel procedimento principale, contenuta in uno schema di convenzione per il rapporto di concessione predisposto per una pubblica gara, e la quale preveda la decadenza dalla concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa: in presenza di qualsiasi ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che l’amministrazione aggiudicatrice, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l’oggetto dell’attività affidata in concessione, valuti tale da far escludere l’affidabilità, la professionalità e l’idoneità morale del concessionario, oppure qualora il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate commercializzi altri giochi assimilabili al gioco del lotto automatizzato e agli altri giochi numerici a quota fissa senza averne il prescritto titolo, a condizione che tali clausole siano giustificate, risultino proporzionate all’obiettivo perseguito e siano conformi al principio di trasparenza, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale sulla scorta delle indicazioni fornite nella presente sentenza".
 
IL COMMENTO DELLA EUROPEAN LOTTERIES - Arjan van't Veer, segretario generale delle lotterie europee e dell'associazione Toto (El), commenta: "La Cgue ha chiaramente riconosciuto che un modello di concessionario esclusivo, come scelto dal legislatore italiano, è legittimo al fine di promuovere la gestione responsabile della lotteria. Il giudizio indica le particolarità del nostro settore in cui le restrizioni possono essere messe in atto nell'interesse generale e da cui devono essere tenute libere le società che sono state deferite a un tribunale penale. El dà il benvenuto alla conferma di questa sentenza”.
 

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