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CdS: 'Revoca concessione Lotto, valutare gravità violazioni'

01 marzo 2019 - 12:34

Per il Consiglio di Stato la revoca della concessione a ricevitoria del Lotto va disposta solo in caso di effettiva gravità delle violazioni.

Scritto da Fm
CdS: 'Revoca concessione Lotto, valutare gravità violazioni'

“Secondo specifico orientamento della Sezione (cfr. sentenza n. 497 del 25 gennaio 2018) la revoca della concessione, ancorché disposta in virtù dell’art. 2 del disciplinare ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., in difetto del richiamo al successivo art. 1456 cod. civ., implica l’obbligo di valutare, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. il rilievo della violazione dell’obbligazione di cui alla concessione, in termini di effettiva e incidente gravità, ossia tenendo conto '…sia dell’elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell’economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull’interesse del creditore all'esatto adempimento' (così Cass. Civ., Sez. II, 8 settembre 2015, n. 17748, oltre alla sentenza 6 marzo 2012, n. 3477)”.

 

Lo ricorda il Consiglio di Stato nell'ordinanza con cui accoglie l'appello cautelare  proposto da ricevitoria del lotto in provincia di Vibo Valentia contro ministero dell'Economia e delle finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli per la riforma dell’ordinanza del Tar Lazio con cui è stata rigettata l’istanza cautelare incidentale presentata nel ricorso in primo grado per l’annullamento del provvedimento di revoca della concessione di ricevitoria di gioco del lotto e incameramento del deposito cauzionale, e atti presupposti, e del provvedimento n. 24426 del 30 agosto 2018 recante decadenza dalla licenza relativa alla rivendita di generi di monopolio n. 1, e atti presupposti, per ripetute violazione delle norme sul versamento dei proventi.
 
 
Per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, i giudici accolgono l'istanza cautelare in primo grado e ordinano la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
 

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