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Cassazione: 'Avviamento ricevitoria, calcolo da media dei ricavi'

22 marzo 2019 - 11:50

Per la Cassazione il valore di avviamento commerciale di ricevitoria non si può calcolare su listino della Federazione italiana mediatori agenti d'affari.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Avviamento ricevitoria, calcolo da media dei ricavi'

"Ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale quale parte del corrispettivo di cessione d'azienda, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro dovrà applicarsi la percentuale di redditività nella misura ritenuta congrua dal giudice del merito alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto dalla norma".


Lo ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza con cui accoglie il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri, presentato dal venditore e dall’acquirente di una ricevitoria di Milano contro l’avviso di accertamento emesso a loro carico dall’Agenzia delle Entrate che ha rettificato il valore dell'avviamento, dichiarato dalle parti pari a zero, determinandolo in oltre 1,2 milioni di euro ed utilizzandolo quale base imponibile per il recupero dell'imposta di registro, interessi e sanzioni.
 
 
I giudici hanno quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che rigettava il ricorso di venditore e acquirente sul presupposto che l'avviso fosse stato validamente notificato e che il metodo applicato dall'ufficio con riferimento alla media degli aggi percepiti nel triennio fosse corretta e rinviato anche per le spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
 
 
La Commissione tributaria regionale, si legge nella sentenza della Cassazione, "ha ritenuto applicabile alla cessione in oggetto e attendibile il listino della Federazione italiana mediatori agenti d'affari, al quale l'Amministrazione finanziaria ha fatto riferimento per la stima della percentuale di redditività nella misura del 315 percento, ai fini del calcolo del valore dell'avviamento.
Posto che detto listino è basato su rilevazioni di mercato da un'associazione di agenzie che gestiscono il mercato delle aziende in Milano e provincia e che è ovviamente incontestato che a tali rilevazioni non sia attribuita certificazione di legge, la decisione impugnata effettivamente incorre nel vizio d'insufficiente motivazione, non fornendo adeguata spiegazione della ritenuta applicabilità del listino alle ricevitorie del lotto e della attendibilità dei valori in esso esposti".
 

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