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Lotto, Tar Sicilia: 'Giocate truffa, Adm non può chiedere versamenti'

13 giugno 2019 - 11:15

Il Tar Sicilia annulla revoca concessione di raccolta del Lotto dopo mancato versamento dei proventi di giocate non incassate ma fatte con l'inganno.

Scritto da Fm
Lotto, Tar Sicilia: 'Giocate truffa, Adm non può chiedere versamenti'

“A fronte del mancato pagamento per le scommesse abusive effettuate da terzi truffando il titolare della ricevitoria, il mancato versamento dei proventi (non ricevuti) non poteva costituire motivo di decadenza della concessione”.

Lo evidenzia il Tar Sicilia nella sentenza con cui annulla la revoca della concessione di raccolta del gioco del lotto disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il mancato versamento di proventi di giocate fatte con l'inganno senza versamento di denaro.

 

LA VICENDA – Nel ricorso il titolare della ricevitoria racconta che nel 2012 “due sedicenti funzionari di Lottomatica, previo appuntamento telefonico, si presentavano alla sua ricevitoria, mostrando tesserini, evidenziando la necessità di procedere ad un aggiornamento del software” e che “il giorno successivo due funzionari dei Monopoli si presentavano presso la stessa ricevitoria per accertamenti su volume di scommesse registrate, apparse anomale (per un valore di 137mila euro)”.
A ciò l'uomo aveva fatto seguire formale denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Palermo.
Una settimana dopo i Monopoli chiedevano il “versamento dell’importo di 126.311,86 euro per le scommesse sopra indicate. Contestualmente la stessa Amministrazione provvedeva a sospendere in via cautelativa la concessione e avviando anche il provvedimento di revoca della concessione; interinalmente sospeso dopo aver preso notizia della denuncia del titolare ma riavviato all’esito della archiviazione.
Dal ché veniva emesso il provvedimento definitivo di revoca impugnato, in ragione del fatto che, anche in presenza di quanto evidenziato dal ricorrente oggetto di truffa, ciò non poteva escluderne la responsabilità in ordine al mancato versamento per le scommesse registrate”.
 
LA SENTENZA – I giudici ricordano che “ il ricorrente è stato oggetto di una truffa da parte di ignoti che, presentatisi previo appuntamento presso la ricevitoria e spacciandosi per dipendenti dei Monopoli, mostrando tesserini all’evidenza contraffatti, hanno operato delle giocate abusive (senza versamento) previo fraudolento inserimento nel sistema.
Il titolare, appena avuta contezza della truffa subita, mercé il sopralluogo effettuato l’indomani dai funzionari dei Monopoli per verificare le anomale giocate registrate, ha subitamente presentato denuncia/querela contro ignoti.
L’Amministrazione ha ritenuto che detta denuncia, confluita successivamente in archiviazione per impossibilità di identificazione degli autori della truffa subita, non faceva venir meno l’obbligo per il titolare di provvedere al tempestivo versamento della giocate abusive.
La questione, come sopra riassunta, può essere definita in conformità all’indirizzo del Consiglio di Stato in caso del tutto analoghi.
Con la sentenza n. 2490/2014 il Consiglio di Stato, sez. IV, ha, infatti, affermato che 'è del tutto evidente che, a fronte di una denuncia-querela, secondo la quale le giocate effettuate in via fittizia senza versamento di danaro da parte di ignoto, nel tentativo di lucrare eventuali vincite, e quindi senza incasso di denaro da parte del titolare della ricevitoria, e sinché non sia dimostrata la falsità della denuncia-querela, non può inverare la fattispecie dell’omesso versamento dei proventi delle vincite che costituisce il presupposto ineludibile della disposta revoca'.
Principi applicati, ancora di recente, dal Tar Lazio, sede di Roma, con la recente sentenza della Sez. II, n. 5598/2016 e n. 3069/205 (fattispecie relative al mancato pagamento dei proventi delle scommesse per impossibilità connessa alla subita rapina).
Il principio sancito dal Consiglio di Stato ben può trovare applicazione al caso in esame, trattandosi di medesima questione relativa alla truffa subita dal titolare per giocate abusive senza versamento delle relative poste”.
 
 

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