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Ricevitoria Lotto, CdS: 'Sì a revoca gestione per violazione capitolato d’oneri'

18 giugno 2019 - 15:11

Per il Consiglio di Stato la presenza di apparecchi da gioco non conformi in ricevitoria Lotto basta per revocare gestione per violazione capitolato d’oneri.

Scritto da Fm
Ricevitoria Lotto, CdS: 'Sì a revoca gestione per violazione capitolato d’oneri'

“Il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato in relazione alle violazioni riscontrate (utilizzo di apparecchiature non conformi alla normativa che ai sensi dell’art. 16 del capitolato d’oneri, sottoscritto da entrambe le parti, determina la revoca immediata)”.

Questa è una delle motivazioni con cui il Consiglio di Stato respinge l'appello del titolare di una rivendita di tabacchi e di ricevitoria del lotto per la riforma della sentenza breve del Tar Lombardia che ha confermato la revoca della gestione dell'attività per la presenza di tre apparecchi di intrattenimento privi di collegamento alla rete telematica in violazione dell’articolo 16 del capitolato d’oneri, facente parte integrante del contratto sottoscritto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Come affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, “autore dell’illecito può essere unicamente la persona fisica che ha posto in essere la condotta, commissiva o omissiva, e non la società o l’ente. Pertanto, la responsabilità solidale degli enti per gli illeciti commessi dai propri legali rappresentanti o dipendenti ex art. 6 assume da un lato la funzione di garantire il pagamento della somma dovuta da colui che ha commesso la violazione, dall’altro la funzione di incrementare la vigilanza delle persone chiamate a rispondere del fatto altrui. L’art. 6 della legge contiene, infatti, il criterio d’imputazione di questa responsabilità, laddove richiede che l’illecito sia stato commesso dalla persona fisica, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze. Tale criterio di imputazione fonda e al contempo delimita la responsabilità dell’ente, giacché richiede unicamente che la persona fisica si trovi rispetto a quest’ultimo nel rapporto indicato, essendo irrilevante che abbia agito in funzione del soddisfacimento dell’interesse dell’ente medesimo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 agosto 2018 n. 20517)”.
 
 
Con specifico riferimento alla applicabilità di sanzioni amministrative ai soci di società di persone, “recenti pronunce della Cassazione hanno poi ribadito che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, deve considerarsi responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è ascrivibile l’azione o l’omissione che concreta la violazione amministrativa. Corollario di tale assunto è che la responsabilità dei soci amministratori di una società di persone non può essere affermata automaticamente, occorrendo l’accertamento di una condotta commissiva o omissiva, posta da essi in essere (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 28 novembre 2018 n. 30766). In particolare qualora la violazione sia integrata da un comportamento attivo, la responsabilità ricade sulla persona fisica che materialmente l’ha posta in essere; in caso di comportamento omissivo, invece, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rilevante il dovere di provvedere che incombe personalmente sui soci a cui sia stato conferito il potere di amministrare la società (cfr. Cass. Sez. Lav., 10 dicembre 1998, n. 12459).
Ne deriva pertanto che, nel sistema definito dalla legge n. 689/1981, non un’entità astratta, ma solo una persona fisica può essere qualificata soggetto attivo dell’illecito amministrativo, per la precipua ragione che l’applicazione di sanzioni amministrative richiede tanto la capacità di intendere e di volere, quanto l’elemento soggettivo del dolo o della colpa (cfr. Cass. Civ., Sez I, 28 aprile 2006, 9880).
Nel caso in esame, è rinvenibile un comportamento omissivo da parte dell’appellante. La Corte di Cassazione ha anche di recente affermato che grava tanto sui concessionari quanto sugli esercenti l’obbligo di impedire qualsiasi utilizzo degli apparecchi di gioco, nelle ipotesi di funzionamento non conforme alle normative vigenti, cosicché la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione degli apparecchi in luogo non aperto al pubblico danno luogo a violazione dell’art. 110 Tulps e giustificano la legittimità dell’ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 27 ottobre 2017, n. 25614).
D’altra parte, l’art. 34 della legge n. 1293/57 configura la revoca della rivendita di generi di monopolio come provvedimento lasciato alla discrezionalità dell’Amministrazione, potendo questa, nei casi caratterizzati da minore gravità, fare ricorso allo strumento della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 35.
Le disposizioni del capitolato d’oneri, in particolare dell’art. 16 rubricato 'Divieti speciali', costituiscono poi parte integrante del contratto di rivendita stipulato tra le parti. Ai sensi del predetto articolo: 'È possibile in ogni caso procedere alla revoca anche per la prima violazione qualora riguardi una legge che comporti una sanzione penale o amministrativa in materia di giochi pubblici. La revoca immediata è comunque disposta nei casi di rinvio a giudizio per i reati di esercizio abusivo di gioco riservato allo Stato, esercizio di gioco d’azzardo, esercizio abusivo di gioco non d’azzardo e comunque attività che comportino l’utilizzo di apparecchi o congegni non conformi alla vigente normativa'.
La violazione della normativa in materia di giochi pubblici riceve quindi particolare attenzione all’interno del capitolato d’oneri, potendo condurre alla revoca della gestione della rivendita e della ricevitoria, anche qualora non sia rinvenibile l’abitualità della violazione, prevista dall’art. 34, comma 1, punto 9”.
 

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