skin

Versamenti Lotto, Cassazione: 'Ok patteggiamento per ricevitoria'

21 giugno 2019 - 09:52

La Cassazione conferma patteggiamento per titolare di ricevitoria Lotto per somme non versate all'Erario, recuperate con escussione della polizza fideiussoria.

Scritto da Fm
Versamenti Lotto, Cassazione: 'Ok patteggiamento per ricevitoria'

“La restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato non è riferita ad una personale ed esclusiva azione di colui che è chiamato a rispondere del reato per cui si procede, essendo solo richiesto che tale restituzione sia avvenuta con conseguente reintegrazione oggettiva della situazione patrimoniale del soggetto avente diritto alla restituzione nel caso del peculato, o a favore dello Stato negli altri casi. La circostanza che la restituzione del profitto del reato sia avvenuta ad opera di un terzo non rileva ai fini della sussistenza della condizione di ammissibilità della richiesta di patteggiamento”.

 

Lo rileva la Corte di Cassazione nella sentenza con cui rigetta il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico del titolare di una ricevitoria del Lotto avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona che ha applicato nei suoi confronti, su accordo delle parti, la pena di un anno e tre mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso in data 2 settembre 2014.
 
 
Il Procuratore generale ha impugnato “l'anzidetta sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 444 comma 1-ter proc. pen. per avere il giudice dato seguito all'accordo delle parti sebbene non risultasse adempiuta la condizione prevista dal comma 1-ter dell'art. 444 cod.proc.pen., inserito dall'art. 6 della legge 27 maggio 2015 n.69, che subordina per i delitti previsti dagli articoli 314, 317,318,319, 319-ter, 319-quater e 322-bis cod. pen. l'ammissibilità della richiesta alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, rilevandosi che la restituzione deve avvenire personalmente da parte dell'imputato e non possa essere surrogata da adempimenti da parte di terzi estranei al reato”, ricordano i i giudici della Cassazione.
 
 
Ma la Cassazione evidenzia che “L'articolo 448, al comma 2-bis, cod.proc. pen. dispone: 'Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza'”.
 
 
Nello specifico, l'uomo si era “appropriato della somma di euro 1.453,38, di cui aveva il possesso nella qualità di titolare di una ricevitoria del Lotto, non versandola all'erario, e senza restituirla, sebbene si dia atto nella sentenza che la somma è stata interamente recuperata dall'erario attraverso l'escussione della polizza fideiussoria a garanzia stipulata dall'imputato con la società assicuratrice. Il difensore dell'imputato ha depositato in cancelleria una memoria scritta, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso o ne sia disposto il rigetto, criticando la interpretazione restrittiva seguita dal ricorrente, sul rilievo assorbente che l'imputato ha sopportato comunque l'onere economico del costo della polizza assicurativa”, si legge nella sentenza.
 

Articoli correlati