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Tar Lazio ribadisce: 'Lotto, sì a revoca concessione per omessi versamenti'

08 ottobre 2019 - 11:40

- Leggi la sentenza Ancora una volta, il Tar Lazio ricorda che i reiterati mancati versamenti dei proventi del gioco del lotto comportano la revoca della concessione della ricevitoria.

Scritto da Fm
Tar Lazio ribadisce: 'Lotto, sì a revoca concessione per omessi versamenti'

"La decadenza dalla titolarità della rivendita di generi di monopolio costituisce perciò una conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione, in dipendenza della disposta revoca della concessione della ricevitoria del gioco del lotto".

 

A ribadire il principio è il Tar Lazio nella sentenza con cui respinge il ricorso della titolare di una concessione della ricevitoria per la raccolta del gioco del lotto ubicata in provincia di Vibo Valentia ed annessa ad una rivendita di tabacchi e generi di monopolio contro i provvedimenti di revoca della stessa disposti dai Monopoli di Stato per il mancato versamento dei proventi del gioco del lotto relativi ad alcune settimane contabili.

 

I giudici ricordano che "il rapporto con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è regolato da un apposito 'contratto per la disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria del lotto', sottoscritto tra le parti il 28 ottobre 2018. Nel suddetto disciplinare si stabilisce, in particolare, all’articolo 2 che 'Nel giorno di giovedì di ogni settimana, il concessionario è tenuto a versare i proventi del gioco della settimana precedente, dedotto sia l’importo sia l’importo delle vincite pagate sia l’aggio a lui spettante' (così il primo comma, primo periodo); previsione, questa, che riproduce il termine di pagamento prescritto ai raccoglitori dagli articoli 24 e 30 del decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 ('Regolamento di applicazione ed esecuzione della L. 2 agosto 1982, n. 528 e della L. 19 aprile 1990, n. 85 sull’ordinamento del gioco del lotto'). All’articolo 2 del disciplinare si prevede, inoltre, che 'Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi oltre il giorno del giovedì della settimana dell’invio dell’estratto conto sarà sottoposto alla sanzione amministrativa e al pagamento degli interessi (...)' (terzo comma) e che 'Il mancato versamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera Raccomandata Ar con la quale viene intimato l’adempimento, comporta la revoca della concessione, anche a norma dell’art. 1454 c.c.' (quarto comma). È, infine, stabilito che 'La concessione è revocata altresì quando, fuori dalle precedenti ipotesi, risulti, dall’esame dei rendiconti settimanali, che per tre volte nel corso del biennio è stato ritardato il versamento dei proventi del gioco e il quarto ritardo si sia verificato entro sei mesi da quello precedente' (quinto comma)".
 
 
Deve, poi, rilevarsi che "il provvedimento di revoca della concessione della ricevitoria del lotto disposto nei confronti della titolare della concessione è stato espressamente adottato in forza della previsione del quarto comma dell’articolo 2 del disciplinare, che si riferisce all’omesso versamento dei proventi del gioco entro cinque giorni dall’apposita diffida, e non invece sulla base della constatazione della fattispecie della recidiva, di cui al quinto comma del medesimo articolo 2 (sopra riportato), che a sua volta si riconnette alla previsione dell’articolo 34, primo comma, n. 9, della legge n. 1293 del 1957", conclude la sentenza.
 

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