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Tar: 'Lotto, stop a licenza se servizio interrotto senza autorizzazione'

28 agosto 2020 - 14:39

Il Tar Campania conferma la revoca della ricevitoria del Lotto che ha interrotto il servizio senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Scritto da Redazione
Tar: 'Lotto, stop a licenza se servizio interrotto senza autorizzazione'

“L’asserzione della ricorrente secondo cui 'il provvedimento di revoca non sembra corrispondere ai casi tassativi indicati dalla normativa in rubrica', non merita condivisione, tenendo conto di quanto emerso in occasione della verifica ispettiva del 13 novembre 2015 con cui veniva accertato che nei locali della ricevitoria si svolgeva altra attività, da ciò facendone derivare che la ricevitoria Lotto in questione, senza alcuna comunicazione all'Ufficio ed in maniera del tutto arbitraria, risultava inattiva dal mese di dicembre 2014”.

A rimarcarlo sono i giudici del Tar Campania nella sentenza con cui respingono il ricorso contro la revoca della concessione di una ricevitoria del Lotto di Napoli disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto l'attività in questione non veniva più svolta nei locali già autorizzati.

 

La titolare della ricevitoria aveva fatto  richiesta di sospensione dell'attività dal 23 novembre 2015 per motivi di salute e quindi aveva temporaneamente chiuso la ricevitoria, ma il Tar ha deciso di dare ragione ai Monopoli di Stato che aveva adottato il provvedimento contestato sulla base dell'articolo 34 della legge n. 1293/1957, che al punto 1), prevede: “L'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione della rivendita nel caso di violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio”.
L'articolo 27 della predetta legge poi prevede che “Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse”.
L'articolo 19 comma 2 del Dpr n. 303/1990, infine, dispone che “i punti di raccolta devono restare aperti al pubblico tutti i giorni tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili”, si legge nella sentenza.
 
Da interrogazione del Sistema informatico nazionale (Siger) risultava che la ricevitoria del Lotto era rimasta inattiva dal mese di dicembre 2014, mentre nei mesi successivi la titolare della ricevitoria aveva chiesto per due volte il trasferimento dell’attività in altri locali presumibilmente idonei, e una di queste domande era stata respinta. Fatto a cui la ricorrente aveva fatto seguire la comunicazione ad Adm di avere la disponibilità di altri locali. Proprio la presentazione di queste ripetute istanze e comunicazioni avevano, poi, determinato il sopralluogo del 13 novembre 2015 da cui sono scaturite le contestazioni e, quindi, il provvedimento di revoca della concessione oggetto del ricorso.
Quanto sopra, “unitamente all’addotta circostanza della richiesta di chiusura temporanea delle ricevitoria per motivi di salute, se non per un breve periodo, non seguita da alcuna altra comunicazione all’Ufficio e senza che quest’ultimo abbia autorizzato la sospensione della raccolta del gioco del Lotto presso la suddetta ricevitoria, costituisce grave violazione delle disposizioni contenute nella L. 1293/37 e nei Dpr n. 1047/58 e Dpr n. 303/90, ravvisandosi nella fattispecie de qua interruzione del servizio senza alcuna autorizzazione”, rimarcano i giudici amministrativi. Inoltre “risultando ospitata nel locale in cui era posta la ricevitoria in titolarità della ricorrente tutt’altra attività commerciale, verrebbe a mancare anche il presupposto stesso del trasferimento che la ricorrente sembrerebbe aver richiesto, ossia un locale di origine dal quale si voglia portare l’attività concessoria in un altro locale, per l’accertamento della cui idoneità l’Ufficio dovrebbe compiere, fra l’altro, una nuova istruttoria”.
 
 

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