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Revoca concessione Lotto, Tar: 'Vale solo con notifica entro il 31 marzo'

16 novembre 2020 - 15:00

Il Tar Lazio accoglie ricorso contro revoca concessione per raccolta del Lotto in quanto comunicato dopo il 31 marzo, ai sensi delle disposizioni del decreto direttoriale 12 dicembre 2003.

Scritto da Fm
Revoca concessione Lotto, Tar: 'Vale solo con notifica entro il 31 marzo'

"Il provvedimento di revoca in questa sede impugnato è illegittimo in quanto portato a conoscenza del destinatario oltre il termine previsto dall’articolo 4 del D.D. 12/12/03 e, pertanto, deve essere annullato".

Parola del Tar Lazio, che così ha accolto il ricorso della titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio in provincia di Avellino contro la revoca della concessione per la raccolta del gioco del Lotto per il mancato raggiungimento, per gli esercizi 2017 e 2018, del limite minimo annuo di 20.658,28 euro.


La ricorrente, si legge nella sentenza del Tar Lazio, "ha rilevato l’illegittimità del provvedimento di revoca per essere intervenuto successivamente allo spirare del termine perentorio stabilito dall’art.4 del D.D. 12/12/03 secondo cui l’eventuale revoca deve avvenire '[…] entro il 31 marzo di ciascun anno'. Nella fattispecie, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione del provvedimento in data 10 aprile 2019.
Il Collegio ritiene che la censura de qua sia fondata e che, pertanto il ricorso debba essere accolto in relazione al suddetto profilo in quanto assorbente rispetto agli ulteriori profili di illegittimità sollevati".

 

Il provvedimento di revoca della concessione, proseguono i giudici amministrativi, "è indubbiamente un atto di carattere recettizio che, pertanto, produce effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario. Non coglie nel segno, dunque, la difesa dell’amministrazione intimata che rileva che il provvedimento di revoca sarebbe tempestivo in quanto adottato in data 26.3.2019 e spedito al concessionario ed agli Uffici Centrali dell’Agenzia delle dogane a mezzo Pec, in data 27.3.2019. Lo stesso provvedimento sarebbe stato portato a conoscenza della ricorrente a mezzo raccomandata dieci giorni dopo lo spirare del termine previsto in ragione del fatto che la stessa non era provvista di indirizzo Pec.
Il Collegio ritiene in proposito che non sia sufficiente che il procedimento di revoca sia avviato e che il provvedimento sia formalmente adottato entro il termine del 31 marzo previsto dalla disciplina di settore. Entro la suddetta data, infatti, il provvedimento di revoca deve essere portato a conoscenza del destinatario, ossia del concessionario. Non rileva, pertanto, la circostanza evidenziata dalla difesa erariale dell’invio tempestivo del provvedimento di revoca a soggetti diversi dal destinatario per quanto essi siano coinvolti nell’ambito di operatività della concessione. I suddetti soggetti, infatti, avrebbero dovuto ricevere il provvedimento in ragione degli adempimenti conseguenti alla revoca della concessione ma, a tal fine, la revoca avrebbe dovuto essere efficace e, pertanto, portata a conoscenza della ricorrente".
 

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