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Proventi Lotto, CdS: 'Con versamenti oltre 5 giorni scatta revoca licenza'

17 novembre 2020 - 14:48

Il CdS boccia appello del titolare di una rivendita tabacchi contro revoca della concessione Lotto per versamenti oltre 5 giorni da ricevimento raccomandata con cui Adm ha intimato pagamento.

Scritto da Fm
Proventi Lotto, CdS: 'Con versamenti oltre 5 giorni scatta revoca licenza'


"L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto la revoca della concessione della ricevitoria del gioco del lotto in esecuzione dell'art. 2 del disciplinare del rapporto di concessione stipulato tra le parti il 13 dicembre 2017.
L'art. 2 in parola prevede espressamente la revoca della concessione quando risulti il mancato versamento nel termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale viene intimato tale pagamento".

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza con cui ha respinto l'appello del titolare di una rivendita di tabacchi di Sorrento (Na) contro il provvedimento con cui l’Adm ha revocato la concessione per il gioco del lotto, disdetto la convenzione accessiva del 13 dicembre 2017 per la disciplina del rapporto concessorio e incamerato la polizza fideiussoria, in considerazione dei reiterati tardivi versamenti dei proventi del gioco del lotto, nonché dell’omesso pagamento di quelli relativi alla settimana contabile dal 5 all’11 dicembre 2018, per un totale di € 8.042,16, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della nota recante l’espresso avvertimento che il mancato pagamento avrebbe determinato, tra le altre conseguenze, la revoca della concessione.


A tal proposito, i giudici evidenziano che "la fattispecie all’esame non costituisce esercizio discrezionale del potere di revoca in conseguenza dei reiterati ritardi, bensì vincolato al ricorrere dei presupposti costitutivi della clausola risolutiva convenzionale espressa, quando - nonostante la formale diffida - il concessionario, già in ritardo, abbia ritardato ulteriormente il versamento di oltre cinque giorni ovvero abbia omesso completamente il versamento (le due ipotesi sono, agli effetti della previsione pattizia, equiparate)".
 
Inoltre, "il potere amministrativo discrezionale è stato esercitato e interamente consumato con la previsione delle clausole del disciplinare e la sottoscrizione dello stesso, sicché, una volta inveratasi la fattispecie astratta prevista nella fonte convenzionale, l'Agenzia concedente non ha alcun margine di ulteriore apprezzamento, ma è tenuta a revocare la concessione. In altri termini, l'Amministrazione ha esercitato il suo potere discrezionale nell'individuare le fattispecie in cui l'inadempimento della parte si configura di una consistenza tale da ledere il rapporto fiduciario e, di conseguenza, da precludere la prosecuzione del rapporto concessorio” (in questi termini si esprime la menzionata sentenza n. 3195/2020)".
 
Infine, "dagli atti processuali è emerso che la raccomandata è stata inviata il 24 dicembre 2018; il primo acconto è stato pagato il 15 maggio 2019, mentre il saldo è stato eseguito soltanto il 28 maggio 2019, e quindi oltre i cinque giorni espressamente pattuiti dalle parti in sede di stipula della convenzione accessiva alla concessione.
La Sezione ritiene pienamente configurati, dunque, i presupposti di fatto previsti dalla clausola convenzionale e qualificati, dalle parti stesse, come idonei a interrompere il rapporto di fiducia tra l’Amministrazione e il ricevitore, senza che residui alcun ulteriore margine di discrezionalità in capo alla Amministrazione medesima".
 

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