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Tar: 'No raccolta Lotto vicino ad altra ricevitoria, no libera concorrenza'

09 dicembre 2020 - 16:43

Il Tar Lazio conferma diniego a raccolta Lotto in rivendita speciale vicina a ricevitoria già esistente a meno di 400 metri, non si può invocare principio della libera concorrenza.

Scritto da Fm
Tar: 'No raccolta Lotto vicino ad altra ricevitoria, no libera concorrenza'


"Non essendo contestato che la distanza con la ricevitoria più vicina è inferiore a 400 metri, il diniego di rilascio della concessione appare legittimo".


Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso di una società per l'annullamento del provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con il quale non è stato autorizzato il rilascio della concessione relativa alla raccolta del gioco del lotto all'interno di una rivendita speciale nella cittadina di Vittoria, in provincia di Ragusa.

Il diniego era stato oggetto di una prima sentenza dello stesso Tar ad aprile 2020,che aveva accolto il gravame proposto annullando il provvedimento di rigetto della richiesta della concessione di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto, “rimettendo all’amministrazione i provvedimenti conseguenti di competenza”.

L'ufficio regionale di Adm, si legge nella sentenza, quindi "ha svolto un sopralluogo finalizzato a rilevare la distanza tra la rivendita richiedente e le tre ricevitorie attive più vicine. Da tale sopralluogo emergeva che la distanza dalla ricevitoria attiva più vicina è inferiore a 400 metri, limite previsto per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Alla luce dell’esito dell’istruttoria svolta, risultava carente uno dei requisiti per il rilascio della concessione e, pertanto, con nota del 17 luglio 2020, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, venivano comunicati alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza avanzata".

Esaminate e disattese le controdeduzioni della ricorrente, con una nuova determinazione dirigenziale, ad agosto, l’amministrazione decideva di non autorizzare il rilascio della concessione per la raccolta del gioco del lotto. Contro questa decisione la società ha proposto un altro ricorso.
 
Bocciato dai giudici amministrativi, secondo i quali "le norme generali sulla liberalizzazione invocate da parte ricorrente non trovano applicazione con riguardo alle rivendite e alle ricevitorie, in quanto l’attività economica sottostante concerne beni e servizi che non si pongono in termini neutri per la salute dei cittadini, cosicché il commercio ad essi relativo o, comunque, la loro erogazione ai cittadini – coinvolgendo una pluralità di interessi, patrimoniali ed extrapatrimoniali - non può essere lasciata alla libera concorrenza".
 

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