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Tar: 'Lotto, omesso versamento proventi porta a revoca concessione'

02 febbraio 2021 - 12:07

Il Tar Lazio ribadisce che il mancato versamento dei proventi del Lotto entro cinque giorni dalla diffida comporta l'automatica revoca della concessione.

Scritto da Fm
Tar: 'Lotto, omesso versamento proventi porta a revoca concessione'


L'omesso versamento dei proventi del gioco entro cinque giorni dall’apposita diffida "giustifica" la revoca della concessione per inottemperanza alla intimazione a versare i proventi del Lotto.

È il principio a cui si attiene il Tar Lazio nel respingere il ricorso di una ricevitoria contro il provvedimento con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sanzionato il mancato versamento di quanto spettante entro i termini stabiliti dal disciplinare di concessione, ma provvedendovi solo diversi mesi dopo.

Per i giudici amministrativi il provvedimento impugnato è stato "espressamente adottato in forza della previsione del quarto comma dell’articolo 2 del disciplinare, che si riferisce all’omesso versamento dei proventi del gioco entro cinque giorni dall’apposita diffida, nonché supportato da un congruo corredo motivazionale, idoneo ad illustrarne sia i presupposti di fatto, attraverso una ricostruzione della sequenza storica degli accadimenti, che l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione nell’adozione della contestata determinazione".

Non ha alcun rilievo, secondo il Tar, "il preteso difetto di istruttoria, lamentato da parte ricorrente per non aver l’Agenzia valutato la peculiare situazione della rivendita riconducibile all’emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, atteso che tale circostanza non risulta essere stata dalla società in alcun modo rappresentata all’amministrazione, né entro il cennato termine di cinque giorni né successivamente nella nota del 19 agosto 2020, sicché l’amministrazione non poteva tenerne conto, non essendone a conoscenza e non avendo la ricorrente nemmeno in sede di giudizio in che termini concretamente la chiusura della tabaccheria a causa dell’emergenza sanitaria le avrebbe impedito di procedere al versamento della somma in questione, dalla stessa già introitata".
 
Il Collegio quindi ha colto l'occasione per ricordare che "l’attività del gestore di una ricevitoria del lotto 'è connotata da un regime improntato a una particolare severità … così che ogni fatto costituente violazione del dovere di fedeltà può legittimamente dare luogo, una volta accertata l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, all’irrogazione della massima sanzione costituita dalla revoca della licenza di rivendita dei generi di monopolio', ma, in ogni caso, 'al di là del profilo soggettivo dell’imputabilità, … il meccanismo caducatorio disegnato dall’art. 2 della convenzione prescinde pure, a ben vedere, dalla valutazione di gravità dell’inadempimento, potendo il mezzo di autotutela basarsi sul solo fatto oggettivo del pagamento ritardato", come ribadito in sentenze precedenti.
 

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