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Lotteria degli scontrini: proroga, risorse e assunzioni

09 febbraio 2021 - 12:22

Sotto la lente del Servizio studi del Parlamento il decreto Milleproroghe: tutto sulla Lotteria degli scontrini avviata il primo febbraio scorso.

Scritto da Redazione
Lotteria degli scontrini: proroga, risorse e assunzioni

Il dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (Dag) del Mef può conferire fino a sei incarichi di collaborazione non oltre il 30 giugno 2022. Questa una delle novità introdotte dal decreto Milleproroghe alla Lotteria degli scontrini. Lo evidenzia il Servizio studi del Parlamento nel dossier dedicato.

Oltre a quanto già noto sul gioco nazionale a estrazioni collegato agli acquisti cashless (avviata solo il primo febbraio scorso per consentire ai commercianti i dovuti adeguamenti), dal documento emerge: "Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che tale disposizione risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell'utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell'inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall'altro, di prevedere che il Mef- Dag possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose.

La norma in esame mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a 6 unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre 15 mesi e dell'importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito.

Si rammenta che, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 6, del decreto legislativo nl 165 del 2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione".

I PROFILI - "Si prescinde - si legge ancora - dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti".

LE RISORSE - Nella relazione tecnica il Governo precisa che la norma trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, nell'ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Mef ai sensi dell'articolo, 1, comma 542, della legge di bilancio 2017 e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge".

 

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