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Lotto, Cds: 'No a rivendite speciali fuori da luoghi deputati'

29 marzo 2021 - 14:17

Il Consiglio di Stato conferma, come il Tar Friuli, il no dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al rinnovo della concessione del Lotto per una rivendita speciale vicina alla stazione.

Scritto da Fm
Lotto, Cds: 'No a rivendite speciali fuori da luoghi deputati'

 "L’articolata normativa che disciplina la materia dell’istituzione delle rivendite di generi di monopolio mira ad assicurare la razionale distribuzione della vendita sul territorio, al fine di garantire un ragionevole equilibrio tra la protezione degli interessi economici connessi alla liberalizzazione del mercato e la protezione della tutela della salute, che sarebbe messa in pericolo da un’offerta sproporzionata rispetto alla domanda".

Questa una delle motivazioni su cui poggia la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un gestore di una rivendita speciale e di una ricevitoria del Lotto per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia che nel 2015 aveva confermato la legittimità del diniego disposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il rinnovo della concessione del Lotto.

Le due attività erano state a lungo esercitate in un locale adibito a bar e ubicato nei pressi del precedente edificio ospitante la stazione di Cividale del Friuli, e in occasione dello spostamento della stazione in una nuova sede, il gestore aveva domandato il rinnovo della concessione speciale, negata da Adm in quanto la ditta non disponeva di locali all’interno della nuova sede della stazione ferroviaria, sicché sarebbe mancato il presupposto per riconoscere la concessione di rivendita speciale o, nel caso di specie, il suo rinnovo.
Anche la richiesta di concessione di una rivendita ordinaria, successivamente avanzata dall’interessato, veniva respinta, con nota del 16 maggio 2011, poiché non risultava soddisfatto il requisito del criterio di produttività minimo delle tre rivendite più vicine.

A nulla sono valsi i ricorsi del titolare della rivendita, secondo il quale "a causa dei dinieghi illegittimamente opposti dall’amministrazione, ha dovuto proseguire l’attività mediante un patentino, richiesto ed ottenuto dalla competente Agenzia, che però ha fruttato ricavi inferiori a quelli precedentemente percepiti in regime di rivendita speciale, in ragione dei maggiori costi di approvvigionamento e dei minori aggi percepiti. Tale circostanza avrebbe determinato anche la perdita della clientela". Mentre il "danno occorso, quantificato in base alle risultanze dei bilanci del triennio precedente ai fatti di causa, ammonterebbe a circa 110mila euro".
Nelle more del processo, l’Amministrazione, "all’esito di una autonoma procedura per la istituzione di due nuove rivendite ordinarie nel comune di Cividale", con determinazione dirigenziale del 2013 ha assegnato una delle due ad uno dei due soci della società che gestisce il bar, fatto che avrebbe portato il Tar Friuli a ritenere il ricorso in parte improcedibile e in parte infondato. "La statuizione di infondatezza, riguardante la domanda risarcitoria, è invece scaturita dalla circostanza che i provvedimenti impugnati non sarebbero illegittimi, poiché il diniego di rinnovo della rivendita speciale sarebbe stato correttamente motivato in base alla circostanza, incontestata fra le parti, che sarebbe stata deficitaria la contiguità del locale adibito a rivendita con la nuova sede della stazione ferroviaria", ricorda la sentenza del Consiglio di Stato.
 
Dopo l'invio dei documenti chiesti dal Consiglio di Stato ad Adm e alla società appellante per valutare il ricorso, e la nuova contestazione del ricorrente sulla legittimità degli atti amministrativi impugnati, il Collegio quindi ha ribadito che "la domanda impugnatoria è pacificamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse" ed esaminato i motivi di ricorso esclusivamente per stabilire la fondatezza della domanda risarcitoria.

Appare insussistente "la possibilità di concedere una rivendita speciale anche al di fuori dei luoghi elencati dalla norma, per necessità di servizio”, chiamata in causa dall'appellante, e che "non può assumere alcun rilievo la circostanza che per tanti anni essa sia stata favorita dall’Agenzia che ha permesso la gestione di una rivendita speciale al di fuori di quelli che  sono i luoghi che ordinariamente dovrebbero ospitarla".
 
Quindi, richiamando una precedente pronuncia sulla natura discrezionale dell’istituzione di una rivendita speciale, il Consiglio di Stato ricorda che "l’amministrazione rimane libera, nell’esercizio della sua discrezionalità di apprezzare diversamente gli interessi in gioco e di ritenere non rinnovabile la concessione precedentemente concessa, e ciò tanto più in un caso quale quello in esame, nel quale si è verificata una considerevole sopravvenienza in fatto: lo spostamento della sede della stazione ferroviaria in un altro edificio distante centocinquanta metri dal precedente".
 
Come ripetutamente affermato, conclude la sentenza, "l’articolata normativa che disciplina la materia dell’istituzione delle rivendite di generi di monopolio mira ad assicurare la razionale distribuzione della vendita sul territorio, al fine di garantire un ragionevole equilibrio tra la protezione degli interessi economici connessi alla liberalizzazione del mercato e la protezione della tutela della salute, che sarebbe messa in pericolo da un’offerta sproporzionata rispetto alla domanda. Tali norme si presentano come norme speciali, coerenti con i valori protetti dal sistema quale si è verificata una considerevole sopravvenienza in fatto: lo spostamento della sede della stazione ferroviaria in un altro edificio distante centocinquanta metri dal precedente".
Per i giudici "non sussiste il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione prospettata dalla società, in quanto la nota del 16 maggio 2011 dà conto della circostanza che 'non vi sono le condizioni per procedere all’istituzione di una rivendita ordinaria, in quanto non risulta soddisfatto il criterio di produttività minima delle tre rivendite più vicine…'.
A questo proposito è opportuno chiarire che nessuna incidenza assume la circostanza che successivamente l’Agenzia ha rilasciato la medesima concessione ad uno dei due soci della società appellante.
La concessione di cui si discorre, infatti, è la risultante di un procedimento intrapreso su fatti sopravvenuti: il requisito reddituale (delle tre rivendite più vicine) per consentire la istituzione di una nuova rivendita ordinaria è maturato nel lasso di tempo intercorrente fra il diniego del 16 maggio 2011 e la conclusione della autonoma istruttoria per la istituzione ed assegnazione della nuova rivendita".
 

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