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Gratta e vinci, Cgue: 'Sì a rinnovo della concessione'

02 settembre 2021 - 10:00

La Corte di giustizia europea dà l'ok al rinnovo della concessione per i gratta e vinci senza nuova procedura di aggiudicazione.

Scritto da Fm
Gratta e vinci, Cgue: 'Sì a rinnovo della concessione'

È legittima la prosecuzione delle concessioni in essere per i gratta e vinci fino al 2028 decisa dal Governo con la Finanziaria del 2018?

A dare una risposta – affermativa - a questa domanda è la Corte di giustizia europea, con una sentenza pubblicata oggi, 2 settembre.

La sentenza risponde alle cause riunite aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte dal Consiglio di Stato, che vertono sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché degli articoli 3 e 43 della direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (Gazzetta ufficiale 2014, L 94, pag. 1), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza, imparzialità, libera concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, ed  in merito alla conformità al diritto dell’Unione del provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rinnovato, nel corso del 2017, la concessione rilasciata nel 2010 alla Lotterie nazionali per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea.

 

Secondo i giudici della Corte di giustizia europea “il diritto dell’Unione, e, in particolare, l’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone il rinnovo di un contratto di concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione, in circostanze in cui esso è stato aggiudicato a un solo concessionario, mentre il diritto nazionale applicabile prevedeva che una tale concessione dovesse essere aggiudicata, in linea di principio, a più operatori economici, quattro al massimo, quando tale normativa nazionale costituisce l’attuazione di una clausola contenuta nel contratto di concessione originario che prevedeva l’opzione di un tale rinnovo”.
 
Inoltre, “il diritto dell’Unione, e, in particolare, l’articolo 43, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/23, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede, da un lato, che il rinnovo di una concessione sia deciso due anni prima della sua scadenza e, dall’altro, una modifica delle modalità di pagamento del corrispettivo finanziario dovuto dal concessionario, quali stabilite nel contratto di concessione originario, in modo da garantire allo Stato nuove e maggiori entrate di bilancio, quando tale modifica non è sostanziale, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 4, di detta direttiva”.
 
Infine, conclude la sentenza, “l’articolo 43, paragrafo 4, della direttiva 2014/23 e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva 2014/23, devono essere interpretati nel senso che un operatore economico può proporre un ricorso contro una decisione di rinnovo di una concessione per il fatto che le condizioni di esecuzione del contratto di concessione originario sono state sostanzialmente modificate, pur non avendo partecipato alla procedura di aggiudicazione originaria di tale concessione, a condizione che, nel momento in cui la concessione dev’essere rinnovata, possa dimostrare un interesse ad ottenere tale concessione”.
 

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