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No a revoca concessione Lotto, CdS: 'Minimo scostamento raccolta'

28 febbraio 2022 - 16:59

Il Consiglio di Stato conferma concessione a ricevitoria del Lotto che aveva subito la revoca della stessa per il mancato superamento del volume annuo minimo di raccolta.

Scritto da Fm
No a revoca concessione Lotto, CdS: 'Minimo scostamento raccolta'

“Con specifico riguardo alle ricevitorie del lotto l’interesse pubblico all’ampliamento della rete di raccolta mediante il gioco del lotto è stato  definito in sede ministeriale in modo puntuale, mediante la fissazione di un volume minimo di raccolta, pari ad € 20.658,28, il cui mancato raggiungimento per due esercizi consecutivi fonda ai sensi del sopra richiamato art. 4 del decreto ministeriale 12 dicembre 2003 la revoca della concessione. Sennonché, l’automatismo previsto dal decreto, di cui ha fatto applicazione il provvedimento impugnato, va escluso alla luce delle caratteristiche sostanziali del potere di revoca fissate in sede normativa primaria. Come in precedenza accennato esso si fonda su una motivata valutazione delle ragioni per cui l’interesse pubblico primario deve affermarsi mediante una determinazione amministrativa di segno opposto a quella che si intende ritirare, ed a costo di sacrificare l’affidamento maturato dal privato sulla stabilità dell’atto medesimo”.

 

Ad evidenziarlo sono i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui respingono l'appello presentato dall’Agenzia accise, dogane e monopoli e dal ministero dell’Economia e delle finanze contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna che ha accolto il ricorso della concessionaria di una rivendita di generi di monopolio per l'annullamento della revoca della concessione del gioco del lotto per il mancato superamento in due esercizi consecutivi del volume annuo minimo di raccolta del gioco fissato con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2003 (Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto), a 20.658,28 euro, e precisamente perché negli esercizi 2007 e 2008 la ricevitoria della ricorrente aveva fatto registrare una raccolta – rispettivamente - di 20.446,50 e di 16.839,50 euro.
 
Il Collegio rimarca: “Il sotteso interesse pubblico all’ampliamento della rete di raccolta va quindi considerato senza attribuire al limite numerico fissato nel decreto ministeriale una condicio sine qua non per il mantenimento della concessione, tenuto conto anche dell’esistenza di fattori non imputabili al singolo gestore, tra l’altro connessi alla mutevolezza della generale propensione della popolazione al gioco. In questa condivisibile prospettiva si è dunque posta la sentenza di primo grado, che va pertanto confermata, avuto particolare riguardo al fatto che in uno dei due esercizi in valutazione lo scostamento dal volume minimo di raccolta è stato effettivamente modesto”.
 

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