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Revoca concessione Lotto, CdS: 'No per violazioni inconsistenti'

31 agosto 2022 - 13:40

Il Consiglio di Stato dà ragione a una ricevitoria: nessuna revoca della concessione per il Lotto per ritardati pagamenti 'dall'effettivo ed oggettivo disvalore'.

Scritto da Fm
Revoca concessione Lotto, CdS: 'No per violazioni inconsistenti'

“Appare pertanto fondata la deduzione dell’appellante allorché sostiene che vada assunto quale parametro non il numero delle violazioni accertate, ma il 'loro effettivo ed oggettivo disvalore', e che il provvedimento di revoca è affetto da (eccesso di potere per) sviamento dalla causa tipica, 'che è invece quella di colpire con il massimo rigore possibile e con la più afflittiva delle sanzioni (revoca della concessione) fattispecie recanti ben altra gravità e disvalore, come ad esempio quelle relative ad omessi versamenti per ingenti importi con conseguenti ammanchi nei saldi e significativi danno all’erario'”.

A statuirlo è il Consiglio di Stato, con una sentenza che accoglie il ricorso della titolare di una ricevitoria che si era vista revocare la concessione per la raccolta del Lotto da parte dell'Agenzia accise, dogane e monopoli per il ritardato versamento dei “saldi dovuti per 7 settimane contabili nell’anno 2015, altre 13 settimane nel 2016 e 1 settimana nel 2017, senza peraltro fornire, in sede dei singoli ritardi contestati, chiarimenti e/o giustificazioni in merito ai motivi che non gli hanno consentito l’esatto adempimento del pagamento dei proventi di gioco”, decisione confermata dal Tar Lazio.

 

La ricorrente in appello contesta la “violazione del principio di proporzionalità, perché la valutazione di idoneità, necessarietà ed adeguatezza che lo stesso suppone è stata smentita dalle vicende complessive del rapporto considerato”.
Infatti Adm, pur avendo adottato il provvedimento di revoca oggetto del ricorso, con un'altra nota ha “seppure in via precaria, nuovamente conferito all’odierna appellante l’autorizzazione alla gestione e rivendita della ricevitoria Lotto. A tutt’oggi, quindi, la ricevitoria è autorizzata ed in funzione e i pagamenti sono stati sempre regolarmente effettuati dall’odierna appellante”.
 
A tal proposito quindi i giudici del Consiglio di Stato commentano: “Oltre al fatto che, successivamente alla revoca, l’amministrazione ha continuato a ritenere sussistente l’elemento fiduciario, ciò che appare dirimente è che tale fiducia è risultata ben riposta, dal momento che l’odierna appellante ha dato corso al rapporto senza alcuna inadempienza. Dal che, in una valutazione unitaria, discende l’assenza del presupposto della revoca, avuto riguardo all’affidabilità complessivamente dimostrata dall’appellante”.
 
Per queste motivazioni, si legge infine della sentenza, “il ricorso in appello è pertanto, in questi sensi, fondato, e in accoglimento dello stesso, e in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, ed il connesso ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento dei provvedimenti in quella sede impugnati”.
 

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