Lotto, Corte dei conti condanna ricevitoria siciliana per danno erariale

Scritto da Daniele Duso

La Corte dei conti riconosce il dolo di una ricevitoria palermitana per il mancato riversamento di oltre 57mila euro di proventi del Lotto e respinge la versione della rapina.

La Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti condanna la titolare di una ricevitoria del gioco del lotto al pagamento di 57.790,61 euro in favore dello Stato, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per il mancato riversamento dei proventi estrazionali.

LA DENUNCIA DI ADM – La vicenda nasce dalla denuncia di danno erariale trasmessa all’ufficio di Procura contabile dalla sezione operativa territoriale per la Sicilia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che aveva segnalato una differenza tra quanto incassato e non riversato, pari a 66.626,04 euro, e quanto già recuperato dall’amministrazione tramite l’escussione di una polizza fideiussoria stipulata a garanzia della concessione.

Nel giudizio, iscritto al n. 70093 del registro di segreteria, il Procuratore regionale ha contestato alla convenuta una responsabilità amministrativa per dolo, in subordine per colpa grave, legata alla qualifica di agente contabile del concessionario-raccoglitore del lotto e agli obblighi di riversamento delle somme incassate per conto dello Stato. La Corte ricorda che il titolare di ricevitoria del gioco del lotto (ai sensi della legge 528 del 1982 e del regio decreto 827 del 1924) è tenuto a un regime probatorio rafforzato: spetta al pubblico ministero dimostrare l’ammanco, ma incombe sull’agente contabile l’onere di provare l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile o una diligente custodia dei valori pubblici.

LA PRESUNTA RAPINA – La titolare della ricevitoria sosteneva di non poter essere ritenuta responsabile richiamando una rapina che sarebbe avvenuta il 13 gennaio 2025 e da lei denunciata ai carabinieri di Riesi. Proprio su questo punto la Procura contabile ha acquisito ulteriori informazioni, ricevendo dall’Arma conferma che il fascicolo era stato archiviato perché non erano emersi “elementi investigativi utili a conferma e riscontro di quanto denunciato”. Nel decreto di archiviazione il gip di Caltanissetta ha rilevato, tra l’altro, che i sistemi di videosorveglianza di zona non mostravano alcun episodio compatibile con la dinamica riferita e che un cliente, ascoltato come persona informata sui fatti, aveva spiegato di non aver potuto effettuare la giocata programmata perché la titolare gli aveva parlato di problemi di collegamento e dell’assenza di persone nei paraggi, mentre gli accertamenti della polizia giudiziaria avevano messo in luce anomalie sull’ammontare delle giocate al lotto, ritenuto sproporzionato rispetto al bacino di utenza locale.

UN ‘COMPORTAMENTO GRAVEMENTE COLPOSO’ – Alla luce di questi elementi, la Corte dei conti ha ritenuto che la convenuta non abbia fornito alcuna prova liberatoria idonea a giustificare l’omesso versamento dei proventi e che la stessa abbia piuttosto costruito “un simulacro di difesa” attraverso la denuncia di reato, valutata dal giudice contabile come una artificiosa giustificazione ex post dell’ammanco. Da qui il riconoscimento del dolo erariale d’evento: secondo il Collegio l’esercente era pienamente consapevole che il mancato riversamento delle somme incassate per il gioco del lotto avrebbe prodotto un danno alle casse pubbliche, pertanto la Corte sottolinea un “comportamento quantomeno gravemente colposo, correlato alla mancata attuazione di elementari regole di condotta circa la corretta tenuta di ingenti somme di denaro, soprattutto in attività con una certa movimentazione di denaro e accessibili al pubblico quale deve considerarsi quella di raccolta delle puntate al gioco del lotto”.